Remissione di debito: tassazione con imposta di registro allo 0,5% secondo la normativa vigente
Commissione Tributaria del Piemonte 4/2021, n. 4
La remissione di debito, atto unilaterale con il quale il creditore rinuncia al suo credito e libera il debitore dalla corrispondente obbligazione, assume i connotati di una donazione indiretta ogniqualvolta venga effettuata per spirito di liberalità.
Da qui l’incertezza in relazione all’imposizione tributaria: imposta di donazione o imposta di registro?
IL CASO
Un padre aveva rimesso il debito di cui risultava essere creditore nei confronti della moglie defunta a vantaggio dei suoi due figli eredi.
LA NORMA APPLICABILE
L’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur, Dpr 131/1986) menziona la remissione di debito come fattispecie alla quale debba applicarsi l’imposta di registro con aliquota dello 0,5%.
LA SOLUZIONE
Il legislatore, essendo la remissione un atto unilaterale, ha previsto che debba essere tassata sempre e comunque e, quindi, anche quando posta in essere con spirito di liberalità, con imposta di registro.
Del resto, non ci sarebbero neppure i presupposti per l’applicazione dell’imposta di donazione. Ai sensi dell’art. 2., co. 47, d.l 262/2002, convertito in legge 286/2006 per applicare quest’ultima, infatti, occorre un atto che comporti un trasferimento di beni e diritti a titolo gratuito, fattispecie che nella remissione non si realizza.
In quest’ultimo caso, infatti, non si verifica alcun effetto traslativo, ma vi è solo una rinuncia, da parte del creditore/padre, di quella che è una sua posizione di vantaggio a beneficio dei due figli.
L’applicazione dell’imposta di registro vale per tutti gli atti di remissione di debito, indipendentemente da quale sia la causa sottostante (di liberalità o meno), con la conseguenza che non c’è spazio per l’imposta di donazione.
In caso contrario, assisteremmo a una duplicazione di tassazione a fronte di un’unica capacità contributiva.