Adeguati assetti organizzativi: obblighi e responsabilità per gli amministratori

Conseguenze legali della mancata adozione di adeguati assetti organizzativi

Introduzione e Quadro Normativo 

La predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresenta un obbligo cruciale per gli amministratori di società, come sancito dall’articolo 2086, comma 2, del Codice Civile italiano. La norma richiede che le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione e natura, si dotino di una struttura adeguata a rilevare tempestivamente ipotetiche crisi aziendali ed attivino le necessarie misure di recupero​​. 

Contenuto dell’obbligo 

L’obbligo richiede un effettivo e concreto intervento dell’amministratore nell’ambito della gestione organizzativa della società.  

Tale intervento deve tradursi in: 

  • adeguata distribuzione di deleghe all’interno del Consiglio di Amministrazione, 
  • creazione di una struttura organizzativa idonea, mediante la redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità ed all’istituzione di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate.  
  • presenza di precise direttive e procedure aziendali. 

La portata della norma è, come detto, ampia e flessibile, ma volendo delineare 3 elementi fondamentali del contenuto dell’obbligo gravante sugli amministratori possiamo riferirci ai seguenti: 

Prevenzione: Obiettivo di dotare l’azienda degli strumenti necessari all’individuazione preventiva delle crisi attraverso il tempestivo riconoscimento di potenziali segnali di difficoltà (cd early warnings); 

Gestione: Obiettivo di dotare l’azienda di un’adeguata struttura munita di una cd. unità di crisi, in grado di gestire la crisi e limitarne l’impatto finanziario; 

Risoluzione: Obiettivo di dotare l’azienda di un assetto adeguato e proporzionato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, garantendo la necessaria elasticità che possa consentire l’adattamento alle mutevoli esigenze specifiche dell’organizzazione. 

Conseguenze della Mancata Predisposizione 

La mancata predisposizione di questi assetti può comportare gravi conseguenze legali e finanziarie. Diversi Tribunali di merito hanno recentemente stabilito che l’assenza di una struttura organizzativa adeguata costituisce una grave irregolarità gestionale, giustificando la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario.  

Questo provvedimento può essere richiesto dai soci o da altri soggetti interessati tramite il ricorso allo strumento previsto ex art. 2409 c.c. 

Inoltre, gli amministratori possono essere ritenuti responsabili verso i creditori sociali per danni derivanti da loro colpa e/o negligenza. La mancata adozione di adeguati assetti può portare a una situazione d’insolvenza non rilevata per tempo, con conseguente danno patrimoniale per la società ed i suoi creditori. La ratio della norma va ricercata nel principio per il quale impedire che un danno si verifichi equivale a causarlo​.

Nell’ambito della valutazione demandata al Tribunale sulla responsabilità degli amministratori, il Giudice, stante la discrezionalità della propria indagine, deve tenere conto della cd.  “Business Judgement Rule” che prevede l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie operate (vale a dire la convenienza, l’opportunità, la profittabilità e la remuneratività), dovendosi limitare -il Giudice- a verificare la corretta procedimentalizzazione del processo decisionale. 

È evidente che, per poter essere ritenuta insindacabile nel merito, la scelta dell’Amministratore deve in ogni caso essere assunta nei limiti di legge e non in conflitto d’interessi e deve essere ragionevole e razionale, cioè coerente con la dimensione, la potenzialità e gli obiettivi dell’azienda stessa.  

Tale verifica andrà effettuata sulla base di una valutazione ex ante, tenendo conto delle informazioni conosciute o conoscibili dall’amministratore ed a prescindere dai risultati concreti che poi sono stati raggiunti.  

Ne deriva che dovrà considerarsi responsabile l’amministratore che ometta del tutto di approntare una qualsivoglia struttura organizzativa mentre, per contro, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a garantire la continuità aziendale. 

Sotto altro aspetto poi, le disposizioni recepite nell’art 2086 c.c., assumono rilevanza anche in termini di accesso al credito, stante la previsione, esplicitata nelle linee guida dell’Autorità Bancaria Europea in materia di “Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio di prestiti”, che subordinano la concessione e l’erogazione del credito ad una verifica dell’autonoma capacità futura di rimborso scaturente dai flussi di cassa prospettici, coordinando detta verifica con la raccomandazione di “analizzare la struttura organizzativa, il modello di business e la strategia aziendale del cliente”.  

Ne consegue, evidentemente, che la mancata predisposizione degli adeguati dell’impresa richiedente un finanziamento è un elemento pregiudizievole in sede di istruttoria creditizia e può comportare conseguenze negative dal punto di vista del rating finanziario.  

D’altra parte, anche nella gestione di ordinari rapporti con gli istituti bancari, può accadere che le società ritenute prive degli adeguati assetti vengano classificate in default per importi minimi di debito scaduto, con il rischio di un mancato rinnovo degli affidamenti e richieste di rientro anticipato delle esposizioni​​. 

Conclusioni e Riflessioni 

È fondamentale che gli amministratori comprendano che la loro responsabilità non è limitata alla gestione corrente ma include la pianificazione strategica e la strutturazione organizzativa della società. La mancata predisposizione di adeguati assetti non solo espone la società a rischi di gestione, ma può comportare conseguenze dirette per gli amministratori stessi. 

La ratio della norma commentata e più in generale di tutto il nuovo sistema previsto dal CCII va ricercata, a parere di chi scrive, nell’intento del legislatore di spingere ad una evoluzione il tessuto imprenditoriale italiano, costituito in grande misura da piccole e medie imprese, allo stato poco attrezzate per istituire un sistema di pianificazione economico finanziaria adeguato.  

Eppure, la consapevolezza dei rischi e l’adozione di misure preventive sono cruciali per preservare la continuità aziendale e garantire il successo a lungo termine. 

Per ulteriori dettagli e specifiche, si consiglia di consultare le fonti originali e la normativa vigente, rinnovando sempre l’invito a rivolgersi a professionisti specializzati in materia, che possano accompagnare gli amministratori nella predisposizione di ogni strumento ed azione necessari.  

avv. Gianmarco Pelosi, Studio Paolo Gaeta e Associati

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