Negli ultimi anni, l’interesse per soluzioni di pianificazione patrimoniale efficienti e stabili è cresciuto notevolmente, soprattutto in un contesto in cui la tutela di interessi familiari, la realizzazione di progetti filantropici e la continuità generazionale delle imprese sono questioni sempre più sensibili. Tra i veicoli giuridici più utilizzati si annoverano il trust e la fondazione. Entrambi gli strumenti mirano a garantire un’adeguata gestione del patrimonio, ma lo fanno in modi diversi, rispondendo ad esigenze e culture giuridiche eterogenee.
Fondazioni: persona giuridica e funzione stabilita dal fondatore
La fondazione nasce come persona giuridica autonoma, dotata di un proprio patrimonio e di un’organizzazione interna volta al perseguimento di uno scopo specifico. La sua struttura non prevede soci o azionisti: l’obiettivo non è la distribuzione di utili, ma il raggiungimento di finalità predeterminate dal fondatore. Questo può tradursi in attività di pubblica utilità, filantropiche, culturali, educative o, in certi casi, di protezione e sostegno di soggetti deboli nell’ambito familiare.
Nel panorama delle fondazioni esistono due grandi categorie:
- Fondazioni “private”: non necessariamente orientate al bene pubblico, possono perseguire fini di interesse strettamente familiare o comunque non rivolti alla collettività. Tali fondazioni sono normalmente sottratte a un controllo pubblico penetrante.
- Fondazioni di pubblica utilità: soggette a regimi autorizzativi e di vigilanza stringenti, nascono per perseguire fini di interesse generale. L’ordinamento richiede controlli e rendicontazioni più rigorose, a garanzia che le risorse siano impiegate correttamente e in linea con lo scopo statutario.
La fondazione fiduciaria e l’evoluzione verso strumenti ibridi
Un fenomeno emerso negli ultimi decenni, spesso in maniera informale, è quello delle cosiddette “fondazioni fiduciarie”. Queste si configurano come una sorta di fondazione “ombrello” in grado di accogliere donazioni finalizzate a scopi specifici, anche se diversi dal fine istituzionale principale. Sebbene l’idea sia interessante – permettere la gestione separata di fondi destinati a obiettivi particolari all’interno di una struttura già esistente – manca un pieno riconoscimento normativo, il che rende lo strumento fragile sotto il profilo della tutela giuridica e della stabilità nel tempo.
Da queste esperienze si comprende quanto sia importante una solida base normativa: le operazioni di pianificazione patrimoniale hanno orizzonti temporali lunghi e necessitano di meccanismi certi e affidabili. Un utilizzo disinvolto di fondazioni fiduciarie, senza chiare regole, può infatti esporre donatori e beneficiari a rischi d’inefficienza, contenzioso e incertezza.
Il trust: la risposta anglosassone all’esigenza di flessibilità
In contrappunto alla fondazione, il trust non gode di personalità giuridica propria. Esso si caratterizza per la separazione tra proprietà legale e beneficiari, con un trustee incaricato di amministrare il patrimonio secondo le istruzioni del disponente. Quest’assenza di personalità giuridica non ne limita l’efficacia: anzi, il trust può essere estremamente flessibile, consentendo una più agevole sostituzione del gestore, una molteplicità di finalità e la piena separazione patrimoniale, riconosciuta dalla Convenzione dell’Aja. È una risposta tipica dei sistemi di common law al medesimo bisogno di tutela e continuità affrontato dai paesi di civil law con la fondazione.
L’integrazione tra trust e fondazione: un modello più solido
Un possibile approccio ibrido per superare i limiti della cosiddetta fondazione fiduciaria consiste nell’utilizzare un trust in combinazione con una fondazione:
- Si istituisce un trust, conferendogli uno scopo specifico.
- Si nomina una fondazione come trustee, incaricata di gestire i fondi destinati a quel determinato obiettivo filantropico o familiare.
- Grazie alla natura del trust, il patrimonio è separato e tutelato: i creditori della fondazione non possono aggredire i beni vincolati.
- In caso di cattiva gestione, la fondazione-trustee può essere sostituita, garantendo una continuità nell’attuazione dello scopo senza la necessità di ricorrere a contenziosi complessi.

Questo modello unisce la solidità normativa del trust alla familiarità culturale della fondazione, offrendo una struttura giuridica robusta, flessibile e affidabile nel lungo periodo.
Le nuove frontiere: fondazioni private e progetti di legge internazionali
La necessità di strumenti evoluti ha portato molte giurisdizioni a riconsiderare e aggiornare i propri istituti. Nei paesi di tradizione germanica o nordica, le fondazioni private sono da tempo utilizzate per governare imprese di famiglia, garantire la continuità intergenerazionale e perseguire finalità personalizzate. Ora, altre giurisdizioni stanno guardando a questi modelli, come la Repubblica di San Marino, che sta elaborando un progetto di legge dedicato alle fondazioni private. L’obiettivo è dotare gli operatori economici e le famiglie di uno strumento snello, ben definito e sicuro, capace di attrarre capitali e realizzare scopi specifici con stabilità nel tempo.
In conclusione, la scelta tra trust e fondazione – o la loro combinazione – dipende dagli obiettivi, dall’ordinamento di riferimento e dal grado di flessibilità e protezione ricercato. L’evoluzione normativa in corso, così come i nuovi progetti legislativi, lascia intravedere un futuro in cui famiglie, filantropi e imprenditori avranno a disposizione una gamma sempre più ampia di soluzioni, solide e ben regolate, per gestire e valorizzare i propri patrimoni.