I beneficiari nel trust sammarinese: tutela e centralità della volontà del disponente

Introduzione

La figura del beneficiario rappresenta uno degli elementi centrali dell’istituto del trust. Troppo spesso, tuttavia, l’analisi di questa posizione giuridica viene trascurata a favore di approfondimenti incentrati sul disponente o sul trustee. La normativa sammarinese sul trust, disciplinata dalla Legge n. 42 del 1 marzo 2010 (e successive modifiche), si distingue per aver dedicato particolare attenzione alla posizione del beneficiario, configurando un sistema di tutele innovative che bilanciano efficacemente la protezione dei diritti dei beneficiari con il rispetto della volontà originaria del disponente.

Definizione e identificazione dei beneficiari nel trust sammarinese

Secondo la legge sammarinese, i beneficiari de trust sono i soggetti a favore dei quali il patrimonio in trust è destinato. L’art. 1, lettera e) li definisce come “il soggetto al quale siano attribuiti diritti, condizionati o meno, sul fondo in trust o sul suo reddito”. Questa definizione, apparentemente semplice, cela una notevole complessità e flessibilità.

La normativa riconosce al disponente un’ampia autonomia nell’individuazione dei beneficiari, che possono essere:

  • Chiaramente definiti sin dall’inizio, indicando persone fisiche o giuridiche specifiche
  • Futuri o condizionati, individuati sulla base di eventi successivi o condizioni che dovranno verificarsi nel tempo (nascita di un figlio, raggiungimento di una certa età, conseguimento di un titolo di studio, ecc.)

L’art. 48 della legge regola dettagliatamente la posizione giuridica dei beneficiari, stabilendo che il trust cessa se, non essendovi stati beneficiari in vita al momento dell’istituzione, almeno uno di essi non viene in essere nei successivi trent’anni. Questa disposizione rappresenta una peculiarità rispetto ad altre normative, poiché pone un limite temporale alla cosiddetta “attesa” di un beneficiario non ancora esistente.

Trust di scopo: una peculiarità significativa

Una caratteristica distintiva della legge sammarinese è la possibilità di istituire trust senza beneficiari immediatamente individuati, destinando il patrimonio al perseguimento di uno scopo determinato, anche non caritatevole (art. 2). È importante sottolineare che, come chiarisce l’art. 48 comma 5, “coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano nella nozione giuridica di beneficiari”.

Questa possibilità rappresenta un elemento di forte differenziazione rispetto ai modelli anglosassoni, dove i trust devono generalmente avere beneficiari determinati o essere istituiti per scopi caritatevoli. A San Marino, invece, si possono creare trust destinati alla tutela di patrimoni familiari, a progetti culturali o ambientali, senza necessità di indicare fin da subito soggetti beneficiari.

In questi casi, il controllo sull’operato del trustee è affidato al guardiano (protector) o, in ultima istanza, alla Corte per il Trust, un organo specializzato che rappresenta un’ulteriore peculiarità dell’ordinamento sammarinese.

La centralità della volontà del disponente nel trust sammarinese

Un principio fondamentale che emerge dall’analisi della normativa del trust sammarinese è la centralità della volontà del disponente nella strutturazione del trust. La legge valorizza l’autonomia del disponente, consentendogli di configurare il rapporto fiduciario con criteri altamente personalizzabili, sia nell’individuazione dei beneficiari sia nella modulazione dei loro diritti.

In particolare, il disponente può stabilire:

  • Beneficiari con diritti pieni
  • Beneficiari subordinati a condizioni
  • Meccanismi per cui il trustee o il guardiano identifichino i beneficiari in un momento successivo

Questa impostazione consente di costituire trust dinamici, capaci di adattarsi a situazioni familiari o patrimoniali in evoluzione, sempre rispettando rigorosamente la volontà originaria del disponente.

Diritti e obblighi dei beneficiari

Diritti fondamentali

I beneficiari hanno innanzitutto il diritto fondamentale alla prestazione prevista dall’atto istitutivo: hanno titolo a ricevere i beni o i vantaggi che il disponente ha loro destinato, nei modi e nei tempi indicati. Questo diritto è garantito dal meccanismo tipico di segregazione patrimoniale previsto dall’art. 12, che stabilisce che il fondo in trust è separato dai beni personali del trustee e da quelli di pertinenza di altri soggetti o altri trust.

La legge guarda con particolare attenzione al “Fondo in Trust”, il quale, seppur non costituendo un centro autonomo di diritti e quindi un soggetto, è trattato dalla norma in modo “quasi entificante”. L’art. 58 della legge, intitolato “sottrazione e distrazione di beni in trust”, prevede l’applicazione del codice penale a casi di breach of trust, segnalando la particolare importanza attribuita alla tutela patrimoniale dei beneficiari.

L’art. 49 della legge stabilisce inoltre che, se l’atto istitutivo non dispone diversamente, ciascun beneficiario con diritti determinati ha diritto di prendere visione degli atti e documenti riguardanti i propri diritti e farne copia, garantendo così un importante strumento di controllo e trasparenza.

Limitazioni ai diritti dei beneficiari

Una peculiarità significativa della normativa del trust sammarinese riguarda le limitazioni ai diritti dei beneficiari, a salvaguardia della volontà originaria del disponente. In particolare, l’art. 50 comma 3 stabilisce che i beneficiari non possono sciogliere anticipatamente il trust se l’atto istitutivo lo vieta espressamente.

Questo aspetto distingue nettamente il trust sammarinese dai modelli di common law, dove vige la regola nota come “Saunders v. Vautier” (sentenza del 1841 emessa dalla High Court of Chancery inglese): secondo questa regola, se tutti i beneficiari sono maggiorenni, capaci e concordi, possono decidere di sciogliere il trust anche contro la volontà del disponente.

San Marino ha invece scelto di tutelare la volontà originaria del disponente, impedendo ai beneficiari di alterare o estinguere il trust anticipatamente se ciò è escluso nell’atto. Come è stato efficacemente osservato, il trust sammarinese non può essere assimilato ad un “gift over time to beneficiaries” come definito dal britannico Bernard Rudden e dallo statunitense John Langbeiny e Cipro, stanno sviluppando strumenti di matrice civilistica per rispondere alle esigenze di una clientela internazionale diversificata.

Obblighi dei beneficiari

Quanto agli obblighi dei beneficiari, normalmente essi non assumono obblighi attivi se non quelli derivanti dalle disposizioni del trust. Tuttavia, il disponente può prevedere, nell’atto istitutivo, condizioni o obblighi specifici che i beneficiari devono rispettare per acquisire o mantenere i loro diritti.

Ad esempio, il diritto a ricevere una prestazione può essere subordinato al compimento di un certo evento, come il conseguimento di un titolo di studio, o al rispetto di una certa condotta. Questa possibilità rafforza ulteriormente il ruolo centrale della volontà del disponente nella strutturazione del trust

Trust e trasparenza per i beneficiari

La normativa sammarinese prevede diversi strumenti a tutela dei beneficiari del trust:

Il Registro dei trust

Uno strumento fondamentale è il Registro dei Trust, tenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino (art. 8). Tutti i trust regolati dalla legge sammarinese devono essere iscritti in questo Registro, e l’iscrizione consente di ottenere un certificato ufficiale con le principali informazioni relative al trust, tra cui l’indicazione dei beneficiari con diritti attuali.

Il Registro non è pubblico in senso assoluto, ma è accessibile alle autorità competenti e ai soggetti che dimostrino un interesse qualificato. Questo sistema offre ai beneficiari una certezza giuridica circa l’esistenza e le caratteristiche del trust, garantendo al contempo un livello di riservatezza verso i terzi.

La Corte per i trust

Un elemento altamente caratterizzante del sistema sammarinese è costituito dalla Corte per il Trust e i rapporti fiduciari, organo specializzato che consente ai beneficiari di ottenere tutela preventiva o successiva in modo rapido ed efficace (art. 53).

La possibilità di rivolgersi a una sezione dedicata, composta da giudici esperti in materia fiduciaria, rappresenta un vantaggio significativo rispetto ad altre giurisdizioni, offrendo ai beneficiari uno strumento di tutela efficiente e specializzato.

Il ruolo del guardiano

Nei trust per beneficiari, l’atto istitutivo può prevedere la figura del guardiano (protector), ma deve prevederlo per il periodo durante il quale non vi siano beneficiari in esistenza (art. 52). Il guardiano ha, tra gli altri, il potere di agire contro il trustee in caso di inadempimento, rappresentando così un’ulteriore garanzia per i beneficiari.

Conclusioni

Il trust sammarinese, visto con gli occhi dei beneficiari, si presenta come uno strumento che coniuga riservatezza e trasparenza, flessibilità e certezza del diritto, ponendo al centro la volontà del disponente senza trascurare la tutela effettiva dei beneficiari.

La normativa vigente offre una struttura moderna, in grado di rispondere alle esigenze sia di protezione patrimoniale sia di pianificazione successoria in contesti complessi.

Articolo a cura di Paolo Gaeta Dottore Commercialista, Tributarista ed esperto di trust

Torna in alto