Indice
- Introduzione
- Revocatoria della scissione societaria. Il quadro normativo: rimedi e criticità
- Revocatoria ordinaria e scissione societaria
- La svolta della CGUE e la sentenza del Tribunale di Milano
- Cumulabilità della revocatoria con altri rimedi
- Il presupposto dell’eventus damni e la scissione con scorporo
- Profili fiscali e responsabilità delle beneficiarie
- Conclusioni: la revocatoria della scissione societaria come strumento di tutela effettiva
Introduzione
La scissione societaria, come noto, è una delle operazioni straordinarie più incisive nel panorama del diritto societario. Essa consente una riorganizzazione profonda della struttura aziendale, con il trasferimento di rami d’azienda, compendi immobiliari o partecipazioni sociali a favore di una o più società beneficiarie. Proprio questa capacità trasformativa rende la scissione un istituto ambivalente: strumento di efficienza, ma anche potenziale veicolo di pregiudizio per i creditori.
L’effetto naturale della scissione è infatti la riduzione, anche significativa, del patrimonio della società scissa, con conseguente compressione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Non è quindi un caso che la dottrina più attenta evidenzi da sempre il rischio che, dietro finalità dichiarate di riorganizzazione, si celino obiettivi di tipo elusivo o addirittura fraudolento.
Revocatoria della scissione societaria. Il quadro normativo: rimedi e criticità
Il legislatore ha predisposto strumenti specifici a presidio delle ragioni creditorie in occasione di una scissione:
- l’opposizione ex art. 2503 c.c., azionabile nei sessanta giorni dall’ultima iscrizione dell’operazione;
- la responsabilità solidale prevista dagli artt. 2506-bis e 2506-quater c.c., per le società beneficiarie;
- la possibilità di richiedere il risarcimento danni ex art. 2504-quater c.c.
Tuttavia, resta aperta la questione dell’ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. rispetto all’atto di scissione. Tema, questo, oggetto di lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, incentrato su un nodo concettuale: la scissione può considerarsi un “atto di disposizione” revocabile?
Revocatoria ordinaria e scissione societaria
Per anni, parte della giurisprudenza ha escluso la revocabilità della scissione, considerandola una vicenda meramente riorganizzativa. La svolta arriva con la Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2020, C-394/18), che qualifica la scissione come atto idoneo a pregiudicare i creditori.
La svolta della CGUE e la sentenza del Tribunale di Milano
A segnare una svolta è intervenuta la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 30 gennaio 2020, C-394/18), che ha ritenuto compatibile con il diritto UE la possibilità per il creditore di esperire la revocatoria ordinaria anche nei confronti di un atto di scissione. La Corte ha infatti qualificato la scissione come atto idoneo a determinare un trasferimento patrimoniale suscettibile di incidere sulle ragioni creditorie.
Sulla scorta di questo orientamento, il Tribunale di Milano ha recentemente accolto l’azione revocatoria proposta da un creditore nei confronti dell’atto di scissione di una S.r.l. che, nell’ambito di un’articolata operazione di riorganizzazione, aveva trasferito l’intero compendio immobiliare alberghiero a una società neocostituita e successivamente ceduto i rimanenti asset a una società di famiglia. La scissa era poi stata posta in liquidazione e infine cancellata dal Registro delle Imprese.
Il Tribunale ha accertato:
- la sussistenza del credito in capo all’attore, anteriore all’operazione;
- il carattere dispositivo della scissione, intesa come trasferimento patrimoniale suscettibile di pregiudicare il soddisfacimento del credito;
- la consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) da parte dei soci della società scissa.
La revocatoria è stata quindi accolta, con declaratoria di inefficacia dell’atto di scissione nei confronti del creditore.
Cumulabilità della revocatoria con altri rimedi
La questione centrale riguarda la compatibilità della revocatoria con gli altri strumenti di tutela previsti dalla legge in tema di scissione. In particolare, l’opposizione ex art. 2503 c.c. è azione di tipo preventivo, diretta a impedire il perfezionamento dell’atto. L’actio pauliana, invece, opera ex post e mira a rendere inefficace l’atto già perfezionato.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12047/2021; n. 2153/2021; n. 30184/2022) ha chiarito che i due strumenti sono autonomi e cumulabili, in quanto rispondono a logiche e tempistiche differenti. La revocatoria, inoltre, non è esclusa nemmeno dalla responsabilità solidale della beneficiaria ex art. 2506-quater c.c., la quale rappresenta una forma di responsabilità sussidiaria e limitata al patrimonio netto effettivamente ricevuto.
Il presupposto dell’eventus damni e la scissione con scorporo
Un chiarimento importante riguarda la scissione con scorporo, ossia quella modalità in cui la società scissa non si spoglia definitivamente del patrimonio, ma riceve in cambio partecipazioni nella beneficiaria. In tali casi, più che una riduzione del patrimonio, si realizza una sua trasformazione: beni operativi vengono sostituiti da partecipazioni, configurando quindi una permuta patrimoniale.
Secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-394/18 – come ben analizzato anche dalla dottrina nazionale – il giudice adito con un’azione revocatoria deve valutare, in concreto, se il trasferimento patrimoniale abbia o meno ridotto le possibilità del creditore di soddisfarsi. La natura dell’atto di scissione, in sé, non basta a escludere l’applicabilità dell’art. 2901 c.c.; occorre un’analisi sostanziale e non meramente formale.
Tale approccio è stato condiviso dalla giurisprudenza italiana più recente: anche nella scissione mediante scorporo, se le partecipazioni ricevute sono di scarso valore, illiquide, o immediatamente destinate ad essere cedute, il pericolo per la garanzia patrimoniale del creditore può sussistere, rendendo l’atto revocabile.
L’elemento fondamentale di cui bisogna tenere conto è il cd. eventus damni, ovvero la lesione, anche solo potenziale, della garanzia patrimoniale.
In tale contesto, la responsabilità solidale della beneficiaria non ha effetto neutralizzante, essendo limitata e comunque soggetta a successiva verifica in giudizio. Il creditore, attraverso la revocatoria, può ottenere la reintegrazione della garanzia, potendo aggredire i beni oggetto della disposizione come se non fossero mai usciti dal patrimonio del debitore.
Rilievi sulla natura dell’actio pauliana: tutela relativa ma efficace
Va ricordato che l’effetto dell’azione revocatoria è relativo: l’atto resta valido tra le parti ma diventa inopponibile al creditore vittorioso, ai sensi dell’art. 2902 c.c. Questo distingue la revocatoria da altri rimedi più incisivi (es. l’opposizione), ma ne rafforza la funzione selettiva e personalizzata.
In contesti concorsuali, la revocatoria fallimentare, esercitata dal curatore, può persino avere effetti recuperatori, con l’acquisizione del bene all’attivo fallimentare, a ulteriore conferma della portata sistemica di questo rimedio.
Profili fiscali e responsabilità delle beneficiarie
Un profilo spesso sottovalutato riguarda le obbligazioni tributarie. Ai sensi dell’art. 173, comma 13, del TUIR, e dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. 472/1997, le società beneficiarie della scissione rispondono in solido e illimitatamente dei debiti fiscali della società scissa, anche indipendentemente dalla quota di patrimonio assegnato. Una responsabilità più estesa, dunque, rispetto a quella prevista dal Codice civile per le obbligazioni civili.
Ciò rende particolarmente delicata la posizione della beneficiaria, la quale potrebbe trovarsi coinvolta non solo in un giudizio revocatorio, ma anche in accertamenti tributari in relazione a periodi d’imposta anteriori all’efficacia della scissione.
Il pregiudizio per il creditore è derivato non da un singolo atto, ma dalla combinazione degli stessi, funzionali alla sostanziale elusione della garanzia patrimoniale. In questi casi, l’actio pauliana diventa uno strumento imprescindibile per contrastare un uso distorto delle operazioni straordinarie.
Conclusioni: la revocatoria della scissione societaria come strumento di tutela effettiva
È evidente, dunque, che la revocatoria della scissione non rappresenta una fattispecie teorica o marginale, ma costituisce oggi uno strumento giuridico pienamente operativo e riconosciuto, sia a livello nazionale che sovranazionale. Il suo impiego è reso necessario in tutti quei casi in cui operazioni formalmente lecite determinano, in concreto, una lesione delle aspettative creditorie. Il diritto positivo consente di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli, restituendo al creditore una tutela effettiva, anche nei confronti di atti compiuti nell’ambito della fisiologica attività societaria.
In un contesto economico e normativo in cui la scissione viene spesso utilizzata non solo per scopi organizzativi, ma anche come strumento di protezione o riallocazione strategica degli asset, l’attenzione al profilo della opponibilità ai terzi assume rilievo centrale. Per questo motivo, valutare con attenzione l’operazione sin dalla fase progettuale – o, lato creditorio, sorvegliarne gli effetti – è un passaggio sempre più cruciale.