Mini guida alla successione: tutto quello che serve sapere su eredi legittimi e legittimari

Guida alle successioni

Introduzione

La successione ereditaria si apre automaticamente con il decesso del de cuius (art. 456 c.c.) e rappresenta il momento cruciale per determinare chi avrà diritto all’eredità.

Il primo passo è verificare se il defunto abbia o meno lasciato un testamento, in quanto, in caso affermativo, la successione sarà regolata per mezzo delle disposizioni in esso contenute, salvo il rispetto della quota di riserva spettante agli eredi legittimari, di cui si dirà in seguito. In mancanza di testamento, invece, sarà la legge a determinare chi siano gli eredi e quali siano le quote spettanti a ciascuno di essi.

La presente trattazione, dopo aver chiarito la differenza esistente tra eredi legittimi ed eredi legittimari, si concentra sui mezzi di tutela previsti dal nostro ordinamento giuridico a favore di questi ultimi.

Differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari

Gli eredi legittimi sono coloro che ricevono l’eredità in assenza di testamento e vengono individuati sulla base di quanto disposto dalla legge (artt. 565 c.c. e ss.), mentre gli eredi legittimari sono coloro che hanno sempre diritto a una determinata quota, detta legittima o quota di riserva, del patrimonio del defunto.

Tale quota non può essere lesa né tramite testamento né per mezzo di donazioni compiute in vita dal de cuius. Per tale ragione, la legge prevede a tutela dei legittimari una specifica azione giudiziaria, denominata azione di riduzione, diretta alla riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva.

Chi sono i legittimari?

La legge (art. 536 c.c.) individua come legittimari:

  • il coniuge;
  • i figli;
  • gli ascendenti, ma solo se non vi sono figli.

Chi sono gli eredi legittimi?

In assenza di testamento, è la legge a individuare gli eredi e a fissare un ordine preciso tra gli stessi (art. 565 c.c.). In particolare, sono eredi legittimi:

  • il coniuge;
  • i discendenti;
  • gli ascendenti;
  • i collaterali;
  • gli altri parenti;
  • infine, lo Stato, in assenza di parenti fino al sesto grado.

Solo in assenza di figli l’eredità sarà devoluta, oltre che al coniuge superstite per i due terzi, anche agli ascendenti o ai fratelli del de cuius (art. 582 c.c.).

Il coniuge superstite

Al coniuge superstite spetta ex lege il diritto di abitazione della casa concretamente adibita a residenza familiare, nonché il diritto di uso sui mobili che la corredano (art. 540, comma 2, c.c.), a prescindere dalla presenza o meno di un testamento (Cass. S.U. n. 4847/2013).

Ipotesi di concorso di eredi legittimi ed eredi legittimari

Nell’ipotesi in cui, in mancanza di testamento, un erede legittimario, come il coniuge superstite, concorra nella successione con un erede legittimo, come un fratello del defunto privo di prole, solo il primo potrà agire in presenza di donazioni lesive della propria quota, mentre ciò non è consentito all’erede legittimo, non essendo prevista dalla legge alcuna quota di riserva in suo favore.

L’azione di riduzione

Come sopra accennato, l’azione di riduzione è prevista dalla legge a tutela degli eredi legittimari sia in caso di pretermissione, cioè totale esclusione dalle disposizioni testamentarie, sia nell’ipotesi di lesione della loro quota di riserva per mezzo di attribuzioni testamentarie o donazioni compiute dal defunto.

Tale azione è diretta a ottenere una pronuncia dell’autorità giudiziaria che riduca le attribuzioni lesive nella misura necessaria per reintegrare la quota di legittima.

La disponibile e la legittima

In presenza di legittimari occorre distinguere, all’interno del patrimonio ereditario, tra la quota disponibile, cioè la parte liberamente attribuibile dal de cuius a chiunque voglia, e la quota di legittima, vale a dire la parte indisponibile spettante per legge ai legittimari.

Come verificare se c’è stata lesione della quota di riserva

Per verificare se vi sia stata una lesione della legittima occorre calcolare l’entità del patrimonio del de cuius al momento dell’apertura della successione. L’operazione va compiuta nel seguente modo:

  • si parte dal valore dei beni esistenti al momento della morte (relictum);
  • si detraggono i debiti;
  • si aggiunge quanto donato in vita (donatum).

Sulla base del valore dell’asse ereditario così determinato diviene possibile accertare l’entità della disponibile, liberamente attribuibile dal testatore, e della quota di riserva spettante ai legittimari.

Come si compiono le riduzioni

Una volta accertata la lesione, vengono ridotte prima le disposizioni testamentarie, fino a esaurimento dei beni che ne formano oggetto, e solo successivamente le donazioni (art. 555, comma 2, c.c.).

Qualora vi siano più disposizioni testamentarie, la riduzione avviene proporzionalmente (art. 558 c.c.); nell’ipotesi di più donazioni, invece, si comincia dall’ultima e poi si procede a ritroso (Cass. civ. n. 17926/2020).

L’azione di restituzione

L’azione di restituzione è esercitabile dai legittimari solo a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione, al fine di recuperare i beni ad essi spettanti.

L’azione va proposta nei confronti dei beneficiari degli atti di liberalità o delle disposizioni testamentarie lesive effettuate dal de cuius in favore di altri coeredi o di terzi estranei cui, nel frattempo, sia stato alienato il bene oggetto di riduzione.

L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti: la riforma del 2025

Nel sistema previgente, qualora i destinatari delle disposizioni testamentarie o donative non fossero più titolari del bene oggetto dell’obbligo di restituzione, il legittimario poteva agire direttamente nei confronti dei terzi acquirenti ai sensi dell’art. 563 c.c.

L’esercizio dell’azione di restituzione presupponeva, in particolare, che il bene fosse stato alienato dal donatario, dal legatario o dall’erede, che tali soggetti fossero stati previamente escussi e che non fossero decorsi vent’anni dalla trascrizione della donazione; l’azione, inoltre, doveva essere proposta nel rispetto dell’ordine cronologico delle alienazioni, a partire dall’ultima.

In questo quadro, il terzo acquirente si trovava esposto al rischio di perdere il bene acquistato, potendo essere costretto alla restituzione in natura, salvo liberarsi mediante il pagamento dell’equivalente in denaro. Tale meccanismo ha determinato per lungo tempo una significativa instabilità nella circolazione degli immobili di provenienza donativa: gli istituti di credito, in particolare, erano notoriamente restii a finanziare operazioni garantite da tali beni, proprio per il rischio di essere travolti dall’azione restitutoria del legittimario.

La legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025, ha inciso radicalmente su questo assetto, eliminando la possibilità per il legittimario di agire in restituzione nei confronti dei terzi acquirenti a titolo oneroso. La tutela del legittimario viene così ricondotta a un piano esclusivamente obbligatorio, mediante un credito nei confronti del beneficiario della disposizione lesiva, senza più incidere sulla posizione del terzo.

Ne consegue un netto superamento della tradizionale “instabilità” degli acquisti di provenienza donativa: gli immobili donati risultano oggi significativamente più sicuri nella circolazione e, soprattutto, nuovamente bancabili.

Opposizione alla donazione

L’opposizione alla donazione è un ulteriore strumento di tutela previsto dalla legge a favore del coniuge e dei parenti in linea retta del donante. Consiste in un atto stragiudiziale che permette ai legittimari di sospendere il termine ventennale per l’esercizio dell’azione di restituzione del bene donato nei confronti dei terzi.

L’atto deve essere redatto per iscritto, notificato al donatario, cioè a colui in favore del quale è stata effettuata la donazione, e trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’opposizione ha durata ventennale, ma può essere rinnovata prima della scadenza, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Il vantaggio che ne consegue

Grazie alla notifica e alla trascrizione dell’atto di opposizione alla donazione, i legittimari possono ottenere, anche dopo il decorso dei vent’anni, la restituzione del bene donato che sia stato, nel frattempo, alienato a terzi.

La collazione ereditaria

La collazione è l’obbligo, posto a carico dei figli, dei discendenti, del coniuge e dell’unito civilmente, di conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal de cuius in vista della divisione ereditaria.

La collazione opera soltanto tra gli eredi legittimari e nei loro rapporti reciproci, non nei confronti degli altri coeredi.

Lo scopo della collazione

Tale operazione è diretta ad assicurare la parità di trattamento tra i coeredi nella divisione ereditaria, parità che verrebbe alterata qualora non si tenesse conto dei beni donati in vita dal de cuius.

Come si effettua la collazione

La collazione può avvenire:

  • in natura, tramite il conferimento alla massa ereditaria del bene ricevuto in donazione;
  • per imputazione, versando una somma di denaro corrispondente al valore che il bene aveva al momento dell’apertura della successione.

Dispensa dalla collazione

Il de cuius può dispensare il donatario dalla collazione, ma la dispensa produce effetto solo nei limiti della quota disponibile (art. 737, comma 2, c.c.).

Conclusioni

La materia della successione ereditaria si caratterizza per la presenza di una fitta rete normativa, disciplinante in maniera specifica e peculiare numerose ipotesi che, pur potendo sembrare simili a un primo sguardo, presentano in realtà differenze la cui comprensione risulta fondamentale ai fini di una tutela adeguata dei successibili.

Le figure degli eredi legittimi e dei legittimari, pur essendo talvolta ricoperte dai medesimi soggetti e apparendo simili nella denominazione, si distinguono per una differenza di grande rilievo: solo ai legittimari spetta per legge una quota di eredità che la volontà del de cuius non può ledere, né in vita tramite donazioni, né mediante disposizioni mortis causa.

Tale posizione riceve tutela attraverso l’azione di riduzione, esperibile nel termine di prescrizione di dieci anni dall’apertura della successione per le donazioni o dall’accettazione dell’eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva (Cass. S.U. n. 20644/2004), nonché mediante la successiva azione di restituzione. A rafforzamento dell’esercizio fruttuoso di tali rimedi, è previsto anche l’ulteriore strumento dell’opposizione alla donazione.

A completamento di questo sistema di tutele si inserisce, infine, l’istituto della collazione ereditaria, che, obbligando gli eredi necessari a conferire, in sede di divisione, le donazioni ricevute alla massa ereditaria, mira a garantire una condizione di parità tra gli stessi.

Ogni caso ereditario è unico. Se ti trovi ad affrontare una successione, richiedi subito il nostro supporto legale specializzato.

Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati

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