
Introduzione
Il trust è uno strumento giuridico che negli ultimi anni ha assunto un rilievo crescente non solo nelle operazioni di pianificazione patrimoniale, ma anche nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale. Se in passato l’attenzione era concentrata quasi esclusivamente sulla figura del trustee, oggi l’evoluzione della prassi e delle leggi regolatrici ha portato alla ribalta un altro protagonista: il guardiano. La sua presenza risponde a un bisogno sempre più evidente di equilibrio, trasparenza e controllo all’interno del trust. Non si tratta, però, di un semplice meccanismo di vigilanza: il guardiano introduce una dialettica nuova, che modifica la struttura stessa dei rapporti fiduciari, ponendosi come contraddittore del trustee e garante dell’interesse dei beneficiari.
Comprendere la sua disciplina – spesso frammentaria e affidata agli atti istitutivi – è, quindi, essenziale per cogliere la portata delle trasformazioni che stanno interessando il diritto dei trust e per redigere strumenti patrimoniali solidi ed efficaci.
Il ruolo del guardiano: da secondario a comprimario
Per lungo tempo, il trustee è stato considerato la figura centrale del trust, colui che, ricevuto il patrimonio, ne determinava la gestione in piena autonomia. Oggi questa visione è messa in discussione dal crescente rilievo assunto dal guardiano, che frantuma l’idea di un trustee solitario e introduce una dialettica nuova: il trustee non è più libero di agire senza confronti, ma deve relazionarsi con il guardiano, il quale condiziona le sue decisioni e lo obbliga a un contraddittorio costante.
In questo equilibrio le due figure non sono lontane né del tutto autonome, ma interagiscono in modo complementare: il guardiano non sostituisce il trustee, bensì ne arricchisce il bagaglio informativo, ne verifica la coerenza delle scelte e contribuisce a garantire che l’amministrazione del trust resti fedele agli interessi dei beneficiari.
La centralità del guardiano si spiega anche alla luce della trasformazione del trustee: un tempo persona fisica vicina al disponente, oggi sempre più spesso trust company strutturate in forma societaria. È così che il guardiano assume un ruolo decisivo, colmando il vuoto con sensibilità familiari e conoscenza concreta delle dinamiche patrimoniali, senza sottrarre poteri al trustee, ma integrandone l’azione. Non è un semplice controllore esterno, bensì un contraddittore chiamato ad assicurare che l’attività del trustee si svolga in modo corretto, trasparente e coerente con lo scopo del trust, garantendo in ultima analisi la tutela degli interessi dei beneficiari.
Come il diritto regola (e non regola) la figura del guardiano
Il guardiano assume un ruolo tanto attivo quanto passivo nei rapporti con il trustee e con i beneficiari: non è soltanto titolare di diritti, ma anche di poteri ai quali il trustee deve sottostare.
Tuttavia, la disciplina normativa dello stesso è spesso scarna. Nelle leggi regolatrici del trust la figura è raramente definita in maniera compiuta: la legge sammarinese, in un’ottica privatistica, lo qualifica come titolare di un ufficio con doveri di correttezza e lealtà, mentre la giurisprudenza di Jersey ne ha disegnato i contorni soprattutto per via pretoria, riconoscendo ai suoi poteri una dimensione fiduciaria. Più spesso, però, la figura del guardiano è solo tratteggiata negli atti istitutivi, che tendono a limitarne la disciplina alla lista dei poteri (consenso, veto, sostituzione), senza chiarire in profondità i rapporti con i beneficiari.
Spetta, quindi, al disponente definire con precisione la portata dei poteri del guardiano attraverso le clausole dell’atto istitutivo. È il disponente che deve stabilire non solo quali poteri attribuirgli, ma anche i criteri e i limiti del loro esercizio, affinché l’ufficio non resti incompiuto e non si riduca a un mero elenco formale. La buona tecnica redazionale – come suggerisce Vicari – deve contemplare obblighi di informazione e consultazione, pareri motivati, poteri di veto tipizzati e standard di ragionevolezza e buona fede, così da assicurare che le decisioni del trustee siano informate, ponderate e coerenti con l’interesse collettivo dei beneficiari.
San Marino e Jersey: due modelli opposti di guardiano
Il confronto tra la legge di San Marino e quella di Jersey mette in luce due paradigmi opposti.
San Marino (2010). Una delle rare discipline organiche del guardiano: dedica un intero capo all’“ufficio di guardiano”, delineandolo come un vero e proprio ufficio di diritto privato. Stabilisce doveri di correttezza e lealtà, poteri di controllo sull’operato del trustee e attribuzioni ulteriori, conferibili dall’atto istitutivo (nomina o revoca del trustee, sostituzione del guardiano, espressione di veto, modifica della legge regolatrice, verifica del rendiconto). Il guardiano non è un dominus: la sua azione non può privare il trustee della necessaria autonomia.
Jersey. La Trusts Law del 1984 non contemplava originariamente il guardiano; la figura è emersa per prassi e giurisprudenza. Ancora oggi non esiste una disciplina legislativa unitaria: poteri e obblighi vengono ricostruiti dalle decisioni della Royal Court, con esiti talora ambivalenti. Coesistono due modelli: (i) guardiano “in senso stretto”, con obblighi fiduciari verso i beneficiari; (ii) figura più ampia, con poteri anche significativi ma senza obblighi fiduciari, simile a un mandatario del disponente. Più elasticità, ma anche più incertezza.
Il guardiano e il superamento del “trust interposto”
La presenza del guardiano contribuisce a scardinare definitivamente la categoria del cosiddetto “trust interposto”, a lungo utilizzata dall’Amministrazione finanziaria italiana per sindacare la validità dei trust. Se il guardiano è configurato come titolare di un ufficio di diritto privato con obblighi di correttezza e buona fede, non può ridursi a mero mandatario del disponente né a semplice controllore contabile del trustee. Diventa un contraddittore autonomo, con poteri propri (veto, consenso, revoca, consultazione) che non svuotano l’autonomia del trustee ma ne rafforzano trasparenza e tenuta complessiva. Ne deriva l’inidoneità della sola presenza del guardiano a fondare l’accusa di simulazione o interposizione fittizia.
Le clausole sull’ufficio di guardiano: San Marino e Jersey a confronto
San Marino. L’atto istitutivo può conferire al guardiano poteri tipizzati: nomina/revoca del trustee, modifica della legge regolatrice, verifica del rendiconto, ecc. La disciplina delimita l’ambito d’azione del guardiano preservando l’autonomia essenziale del trustee.
Jersey. In assenza di disciplina legislativa del guardiano, la giurisprudenza della Royal Court colma il vuoto caso per caso, individuando doveri fiduciari e poteri variabili secondo le clausole negoziali. Qui il guardiano è figura flessibile e pretoria, più dipendente dal diritto vivente che da regole codificate.
I poteri tipici del guardiano
- Nomina e revoca del trustee;
- Nomina di un nuovo guardiano (in aggiunta o in sostituzione);
- Diritto di veto su decisioni tipizzate del trustee;
- Aggiunta o esclusione di beneficiari secondo criteri predeterminati;
- Modifica della legge regolatrice del trust (nei limiti consentiti);
- Verifica del rendiconto e obblighi di informazione;
- Obbligo di consultazione e rilascio di pareri motivati.
Tali poteri devono essere calibrati per non comprimere l’autonomia decisionale del trustee, che resta il soggetto deputato all’amministrazione dei beni in trust.
Conclusioni
Il guardiano si afferma come figura fondamentale nei trust moderni. Non un mero controllore, ma un contraddittore che garantisce equilibrio, trasparenza e fedeltà agli interessi dei beneficiari. La corretta disciplina nell’atto istitutivo è decisiva per trasformare un ufficio potenzialmente forte in una garanzia effettiva di buona amministrazione.
Avv. Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati
