
Il guardiano nei trust familiari italiani: note a margine del volume di Andrea Vicari
Un inquadramento teorico-pratico tra Jersey e San Marino, con ricadute operative per la prassi italiana.
Introduzione
Il volume di Andrea Vicari interviene in un momento in cui la figura del guardiano nei trust familiari italiani è al contempo diffusissima e fragile sul piano dogmatico. Nella prassi – soprattutto nei trust discrezionali di famiglia – la presenza del guardiano è ormai considerata “normale”: l’imprenditore-disponente affida a questo ufficio un patrimonio di informazioni familiari e sensibilità che integra, senza sostituirla, la professionalità del trustee, spesso organizzato in forma societaria.
La popolarità del guardiano ha tuttavia generato ricostruzioni frettolose o fuorvianti, con ricadute in sede civile e tributaria. Il libro ha il merito di rimettere ordine, ancorando l’analisi a due sistemi legali che alimentano direttamente la prassi italiana: Jersey e San Marino.
L’Autore denuncia l’ambivalenza di prassi e giurisprudenza italiane, che talora hanno utilizzato il guardiano “strumentalmente” per affermare simulazione, irriconoscibilità o nullità del trust, soprattutto in chiave fiscale, fino a sostenere che “il guardiano possa divenire uno strumento in mano al disponente (o ai beneficiari) per eterodirigere il trustee”.
Secondo Vicari, tali approdi derivano dall’assenza di un vero “inquadramento teorico-pratico” della figura e dall’uso di categorie indeterminate. La proposta metodologica è chiara: guardare alle leggi regolatrici realmente utilizzate – la disciplina sammarinese, che qualifica il guardiano come titolare di un ufficio di diritto privato, e la giurisprudenza di Jersey, che ne disegna i contorni per via pretoria – per ricostruire ruolo e poteri secondo diritto applicabile, e non secondo astrazioni.
Asse teorico: il guardiano come “contraddittore”
L’asse teorico del libro è limpido: il guardiano non è un mero controller del trustee, ma il suo contraddittore, inserito nei rapporti di trust per incrementare il bagaglio informativo a disposizione del trustee e assicurare meglio la realizzazione degli interessi del trust.
Ne deriva una conseguenza strutturale: la presenza del guardiano modifica l’architettura dei rapporti del trust. Non più soltanto un fascio di rapporti tra trustee e beneficiari, ma una trama più ricca di situazioni soggettive – attive e passive – tra trustee e guardiano, tra guardiano e beneficiari, e, indirettamente, tra tutte queste posizioni, con riflessi sulle fonti e sui rimedi.
Fonti e poteri: tra San Marino e Jersey
San Marino muove da categorie di diritto privato e configura il guardiano quale titolare di un ufficio, gravato da doveri di correttezza e lealtà e titolare di poteri da esercitarsi in autonomia, razionalità e ragionevolezza, “nell’interesse collettivo dei beneficiari”.
Jersey, pur con giurisprudenza più frammentaria, giunge a esiti sostanzialmente convergenti quando l’atto istitutivo consente di qualificare i poteri in chiave fiduciaria.
Questioni pratiche affrontate
- Soggetti idonei: possibilità che il guardiano sia persona “vicina” alla famiglia del disponente, persino il disponente stesso o un beneficiario.
- Natura e limiti dei poteri: consenso, veto, sostituzione; rapporto tra pareri/consensi del guardiano e responsabilità del trustee.
- Autonomia del trustee:
il trustee rimane sempre responsabile dell’esercizio dei propri poteri, anche quando il guardiano abbia espresso consenso o parere favorevole; nessuna clausola può esonerare il trustee da responsabilità per dolo o colpa grave. - Divieto di eterodirezione: i poteri del guardiano non possono essere impiegati per “immettersi” nell’amministrazione o imporre la volontà del disponente o dei beneficiari.
- Funzione informativa: assicurare che le decisioni del trustee siano informate, ponderate e, quando necessario, precedute da un effettivo contraddittorio.
Rimedi e supervisory jurisdiction
Vicari valorizza la supervisory jurisdiction del giudice del trust: tanto il trustee quanto i beneficiari possono rivolgersi al giudice per prevenire o reprimere abusi del guardiano, fino alla sospensione o rimozione dell’ufficio quando i poteri siano travalicati.
Questa impostazione rafforza un modello di uffici bilanciati: collaborazione autonoma sì, eterodirezione no. L’eventuale potere di sostituzione resta extrema ratio, presupponendo un difetto dell’operato del trustee misurato a parametri fiduciari.
Oltre il “trust interposto”: due categorie operative
La parte più stimolante per l’operatore italiano è la proposta di abbandonare la categoria onnicomprensiva del “trust interposto” a favore di due nozioni più aderenti alle fattispecie e alle basi normative:
- Trust non autonomo soggetto passivo: ricorre quando, per clausole dell’atto o per la legge regolatrice, il trustee non dispone di sufficiente autonomia nel possesso del reddito ai sensi dell’art. 73 T.U.I.R.
- Trust simulato: rinvia ai fenomeni di simulazione ex art. 1414 c.c., eventualmente seguiti dall’accertamento di interposizione ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973.
In tale schema, le clausole sul guardiano – e, più in generale, la disciplina “formalistica” dell’ufficio – non sono di per sé indici di simulazione: per quest’ultima rilevano solo elementi di fatto estranei all’atto istitutivo (es. controdichiarazioni che smentiscano la volontà negoziale apparente). Ne discende un criterio operativo: contestare l’interposizione senza prima provare la simulazione è metodologicamente errato.
Dialogo con la giurisprudenza italiana
La ricostruzione di Vicari dialoga con arresti italiani recenti. Alcune pronunce hanno sovraccaricato il guardiano di significati patologici (fino alla nullità strutturale del trust o all’impossibilità di tutelare gli altri beneficiari in caso di trust revocabile). Altre hanno circoscritto il ruolo a mera garanzia del perseguimento dell’interesse del trust, negando poteri dispositivi sui beni.
Decisioni richiamate (selezione)
- App. Bologna, 11 gennaio 2019, n. 143
- Trib. Como, 2 maggio 2022, n. 293
- App. Torino, 18 maggio 2020, n. 535
- Trib. Milano, Sez. II, ord., 28 luglio 2019
- Trib. Vicenza, 19 giugno 2023
- Corte per il Trust e i Rapporti Fiduciari di San Marino, ord. 9 febbraio 2023
La proposta del volume è di sostituire formule apodittiche con una verifica di coerenza rispetto a legge regolatrice prescelta e contenuto dell’atto istitutivo, in linea con l’approccio più puntuale della Corte sammarinese.
Indicazioni operative di drafting
La riflessione sulla dialettica informativa tra trustee e guardiano si traduce in indicazioni concrete di tecnica redazionale:
- Obblighi informativi e di consultazione tra trustee e guardiano.
- Pareri motivati e consensi espressi su materie delimitate.
- Poteri di veto tipizzati e accompagnati da standard decisionali.
- Clausole di sostituzione “per giusta causa”.
- Doveri di ragionevolezza e buona fede nella gestione dell’ufficio.
Il guardiano contribuisce ad assicurare che le valutazioni del trustee siano consapevoli, razionali e ragionevoli, apportando una prospettiva familiare e tecnica; ma deve rispettarne l’autonomia e resta responsabile delle proprie scelte, così come il trustee delle sue.
Formulario ragionato e governance
La parte conclusiva del volume offre un vero e proprio formulario ragionato che, senza indulgere al “modello universale”, propone clausole idonee a rendere operativa la qualifica del guardiano come titolare di un ufficio di diritto privato: dalle previsioni informative agli standard decisionali, dai meccanismi di risoluzione dei dissensi all’uso calibrato di consenso/veto, fino ai rapporti con l’autorità giudiziaria.
In un contesto nel quale molti trust sono retti dalla legge di Jersey (che non disciplina legislativamente l’ufficio), tali proposte rappresentano uno strumento di stabilizzazione della governance e, indirettamente, di mitigazione del rischio fiscale.
Conclusioni
Il libro di Vicari compie tre operazioni non banali: corregge precomprensioni diffuse nella prassi interna, riallinea la figura del guardiano alle sue basi ordinamentali effettive e offre soluzioni di drafting in sintonia con contenzioso e pianificazione.
La tesi di fondo – il guardiano come contraddittore del trustee, non dominus né semplice revisore – risulta convincente perché tiene insieme autonomia, responsabilità e rimedi. È anche un invito ad abbandonare l’uso indiscriminato della categoria di “trust interposto”, sostituendola con qualificazioni più precise e controllabili.
In un ecosistema italiano privo di una supervisory jurisdiction domestica, il rigore dogmatico e redazionale suggerito da Vicari appare, più che un’opzione, una necessità: gli effetti giuridici del trust – e dell’ufficio del guardiano – dipendono dalla coerenza delle clausole con la legge regolatrice, dall’esercizio dei poteri secondo standard fiduciari e dall’effettiva accessibilità dei rimedi giurisdizionali.
Dott. Paolo Gaeta
Paolo Gaeta & Associati
