
La recente ordinanza della Cassazione (n. 20415 del 21 luglio 2025) segna un momento importante nell’evoluzione del diritto di famiglia italiano, confermando la validità di un accordo stipulato tra coniugi diversi anni prima della loro separazione. Il caso riguardava un patto con cui uno dei coniugi si impegnava a restituire all’altro le somme da questi apportate per il mutuo, le ristrutturazioni della casa e le spese familiari, con l’obbligo che sarebbe scattato solo in caso di futura separazione.
La Corte ha qualificato questo accordo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, riconoscendone la meritevolezza di tutela proprio perché finalizzato a riequilibrare contributi economici effettivamente sostenuti durante il matrimonio. Non parliamo dei “prenuptial agreements” all’americana, ma di qualcosa di diverso e più limitato, che però riapre spazi interessanti per l’autonomia privata nelle relazioni familiari.
Cosa cambia nella pratica professionale
L’ordinanza chiarisce che tra coniugi sono ammissibili patti patrimoniali, purché non tocchino diritti indisponibili come l’assegno di mantenimento o la tutela dei figli. In sostanza, è possibile documentare e regolare il riconoscimento di somme investite da un coniuge in beni dell’altro – pensiamo al classico caso della ristrutturazione di un immobile intestato a uno solo dei due – prevedendo un obbligo di restituzione che si attiva con la separazione.
La condizione essenziale è che questi accordi abbiano una causa meritevole: devono cioè riequilibrare apporti già effettuati, non comprimere diritti indisponibili. La separazione funziona solo come evento che “attiva” l’obbligo, non come causa economica del contratto stesso.
I paletti da rispettare
Rimangono fermi alcuni limiti invalicabili. Non si può premodulare l’assegno di mantenimento attraverso una somma “una tantum” contrattuale, né limitare in alcun modo la tutela dei figli. Sono nulle anche le clausole che vincolino la libertà difensiva nelle future cause di separazione o che prevedano penali sproporzionate.
Per essere valido, l’accordo deve avere un oggetto determinato o almeno determinabile attraverso criteri oggettivi verificabili. È fondamentale la tracciabilità dei pagamenti e la documentazione degli apporti economici effettuati. Nella redazione di questi accordi, suggerirei sempre di inserire una clausola che escluda espressamente qualsiasi incidenza su mantenimento e posizioni dei figli, proprio per fugare ogni dubbio sulla natura e finalità del patto.
Implicazioni per la consulenza
Questa apertura della Cassazione offre nuove opportunità di pianificazione, specialmente in contesti dove si verificano investimenti asimmetrici durante il matrimonio. Pensiamo alle situazioni sempre più frequenti in cui uno dei coniugi investe il proprio patrimonio o la propria eredità nell’acquisto o ristrutturazione di beni intestati all’altro: ora è possibile tutelare questi apporti con accordi preventivi ben strutturati.
In fase di separazione, un patto conforme a questi requisiti diventa azionabile autonomamente. Non sostituisce né condiziona le decisioni del giudice sull’assegno, ma garantisce il diritto a restituzioni e conguagli per quanto effettivamente investito.
Una riflessione finale: il trust come alternativa complementare
Vale la pena considerare che questa apertura della Cassazione sugli accordi patrimoniali tra coniugi potrebbe rendere ancora più interessante l’utilizzo del trust nel contesto familiare. Se infatti la giurisprudenza riconosce maggiore spazio all’autonomia privata per regolare aspetti patrimoniali del rapporto coniugale, il trust potrebbe rappresentare uno strumento complementare particolarmente efficace, soprattutto per gestioni patrimoniali più complesse.
Il trust permette di segregare determinati beni, destinandoli a specifiche finalità familiari con maggiore flessibilità rispetto agli accordi bilaterali. Pensiamo alla possibilità di costituire un trust per la casa familiare o per investimenti comuni, con regole predeterminate di gestione e distribuzione che si attivano al verificarsi di determinati eventi, separazione inclusa. La presenza di un trustee terzo e indipendente garantirebbe inoltre quella neutralità e oggettività che spesso manca negli accordi diretti tra coniugi, riducendo il rischio di future contestazioni.
Naturalmente, anche il trust deve rispettare i medesimi limiti evidenziati dalla Cassazione: non può eludere i diritti indisponibili né predeterminare aspetti che la legge riserva al giudice. Ma proprio per la sua struttura e per la possibilità di prevedere meccanismi di tutela differenziati per i diversi beneficiari – coniugi e figli – potrebbe rappresentare la soluzione ottimale in situazioni patrimoniali articolate, dove la semplice restituzione o il conguaglio non bastano a regolare adeguatamente gli interessi in gioco.
Dott. Paolo Gaeta
Paolo Gaeta & Associati
