Convenzione Italia – San Marino: cooperazione e trasparenza fiscale

Convenzione Italia- San Marino

Abbiamo pubblicato sul nostro sito la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni e prevenire le frodi fiscali. 
Un testo di grande importanza, che sancisce la collaborazione tra i due Paesi nel segno della trasparenza e della corretta tassazione dei redditi.

La Convenzione stabilisce regole chiare per evitare che uno stesso reddito venga tassato due volte, sia in Italia che a San Marino, e introduce meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni fiscali tra le autorità dei due Stati.

Si tratta di un accordo che ha dato nuovo impulso ai rapporti economici e professionali fra Italia e San Marino, favorendo certezza giuridica, stabilità fiscale e relazioni più trasparenti.

Nel documento troverete anche le disposizioni che disciplinano:

  • la tassazione dei redditi da lavoro, impresa, dividendi e pensioni;
  • i criteri per eliminare la doppia imposizione;
  •  l’impegno comune nella lotta all’evasione e alle frodi fiscali.

Un passo significativo verso una cooperazione fiscale moderna e responsabile, nel solco dei principi condivisi a livello europeo e internazionale.

                                                            CONVENZIONE 

                                                                      TRA 

                                             LA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

                                                                         E 

                                                    LA REPUBBLICA ITALIANA 

                            PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI 

                              IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI 

                                                                    FISCALI 

Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana, 

di seguito denominati Stati contraenti, desiderosi di concludere una Convenzione 

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 

frodi fiscali e per rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due 

Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione, nonché per assicurare che i 

vantaggi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a beneficio 

esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali; 

hanno convenuto quanto segue: 

 

Capitolo I 

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 

Articolo 1 

SOGGETTI 

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di 

entrambi gli Stati contraenti. 

Articolo 2 

IMPOSTE CONSIDERATE 

  1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto

di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o 

dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 

  1. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito

complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti 

dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo 

degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori. 

  1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
  2. a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali; 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte 

(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”); 

  1. b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche; 

(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; 

(iii) l’imposta regionale sulle attività produttive; 

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; 

(qui di seguito indicate quali “imposta italiana”). 

  1. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o

analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione 

in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli 

Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive 

legislazioni fiscali. 

Capitolo II 

DEFINIZIONI 

Articolo 3 

DEFINIZIONI GENERALI 

  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una

diversa interpretazione: 

  1. a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana
  2. b) il termine “San Marino” designa la Repubblica di San Marino;
  3. c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano,

come il contesto richiede, San Marino o l’Italia; 

  1. d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra

associazione di persone; 

  1. e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è

considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; 

  1. f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato

contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno 

Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente; 

  1. g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto

effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui 

sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in 

cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro 

Stato contraente; 

  1. h) il termine “nazionali” designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; 

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in 

conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; 

  1. i) l’espressione “autorità competente” designa:

(i) per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

(ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze. 

  1. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in

qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è 

in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle 

quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa 

interpretazione. 

Articolo 4 

RESIDENZA 

  1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato

contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi 

assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede 

della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad 

imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in 

detto Stato. 

  1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è

considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata 

nel seguente modo: 

  1. a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha

un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in 

entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni 

personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 

  1. b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi

interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli 

Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 

  1. c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non

soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello 

Stato del quale ha la nazionalità; 

  1. d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la

cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la 

questione di comune accordo. 

Articolo 4 

RESIDENZA 

  1. Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato

contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi 

assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede 

della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 

Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad 

imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in 

detto Stato. 

  1. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è

considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata 

nel seguente modo: 

  1. a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha

un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in 

entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni 

personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); 

  1. b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi

interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli 

Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; 

  1. c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non

soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello 

Stato del quale ha la nazionalità; 

  1. d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la

cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la 

questione di comune accordo. 

Articolo 5 

STABILE ORGANIZZAZIONE 

  1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione”

designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua 

attività. 

  1. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
  2. a) una sede di direzione;
  3. b) una succursale;
  4. c) un ufficio;
  5. d) un’officina;
  6. e) un laboratorio;
  7. f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro

luogo di estrazione di risorse naturali; 

  1. g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
  2. Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
  3. a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di

consegna di beni o merci appartenenti all’impresa; 

  1. b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di

deposito, di esposizione o di consegna; 

  1. c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della

trasformazione da parte di un’altra impresa; 

  1. d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di

raccogliere informazioni per la impresa; 

  1. e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di

fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attività che abbiano carattere 

preparatorio o ausiliario; 

  1. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa

dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status 

indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo 

Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le 

permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività 

di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa. 

  1. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile

organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la 

propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni 

altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette 

persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. 

  1. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia

controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua 

attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) 

non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle 

dette società una stabile organizzazione dell’altra. 

Capitolo III 

IMPOSIZIONE DEI REDDITI 

Articolo 6 

REDDITI IMMOBILIARI 

  1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili

(compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato 

contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

  1. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla

legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L’espressione 

comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e 

forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la 

proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni 

immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la 

concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse 

naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla

utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni 

immobili. 

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai

beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per 

l’esercizio di una professione indipendente. 

Articolo 7 

UTILI DELLE IMPRESE 

  1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto

Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per 

mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la 

sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella 

misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato

contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile 

organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta 

stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si 

fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o 

analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di 

cui essa costituisce una stabile organizzazione. 

  1. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in

deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile 

organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di 

amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia 

altrove. 

  1. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da

attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi 

dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non 

impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la 

ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il 

risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo. 

  1. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo

fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa. 

  1. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione

sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi 

e sufficienti motivi per procedere diversamente. 

  1. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono 

modificate da quelle del presente articolo. 

Articolo 8 

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA 

  1. Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di

aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede 

della direzione effettiva dell’impresa. 

  1. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è

situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in 

cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto 

di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla

partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un 

organismo internazionale di esercizio. 

Articolo 9 

IMPRESE ASSOCIATE 

  1. Allorché
  2. a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla

direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o 

  1. b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione,

al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa 

dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro 

relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o 

imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, 

gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle 

imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi 

negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 

  1. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato

– e di conseguenza assoggetta a tassazione – utili per i quali un’impresa dell’altro 

Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così 

inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato se le 

condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state 

convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita rettifica 

all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. 

Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura 

amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione. 

Articolo 10 

DIVIDENDI 

  1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un

residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

  1. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di

cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di 

detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro 

Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere: 

  1. a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è

una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che 

distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della 

delibera di distribuzione dei dividendi; 

  1. b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le 

modalità di applicazione di tali limitazioni. 

Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali 

sono stati pagati i dividendi. 

  1. Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da

azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o 

da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi 

di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni 

secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 

  1. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il

beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti 

nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, 

un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi 

situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la 

partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal 

caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria 

legislazione. 

  1. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi

dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui 

dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente 

di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi 

effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro 

Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, 

sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non 

distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro 

Stato. 

Articolo 11 

INTERESSI 

  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente

dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

  1. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal

quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se 

l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, 

l’imposta così applicata non può eccedere il 13 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune 

accordo le modalità di applicazione di tale limitazione. 

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno

degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se: 

  1. a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente

locale; o 

  1. b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente

locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di 

proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o 

  1. c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi

(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel 

quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti. 

  1. Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli

del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e 

portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi 

natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito 

in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. 

  1. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il

beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti 

nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale 

o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una 

professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore 

degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. 

In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la 

propria legislazione. 

  1. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il

debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo 

ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, 

sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una 

stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito 

sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile 

organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo 

Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa. 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il

beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli 

interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe 

stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili 

relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo 

ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità 

della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni 

della presente Convenzione. 

Articolo 12 

CANONI 

  1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro

Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 

  1. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi

provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo 

beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così 

applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le 

autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le 

modalità di applicazione di tale limitazione. 

  1. Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi

natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere 

letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole 

cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di 

brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o 

processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, 

commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere 

industriale, commerciale o scientifico. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il

beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro 

Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o 

industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una 

professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene 

generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni 

sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 

  1. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il

debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo 

ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia 

esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile 

organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni 

generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della 

base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la 

stabile organizzazione o la base fissa. 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il

beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, 

tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello 

che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili 

relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo 

ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità 

della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni 

della presente Convenzione. 

Articolo 13 

UTILI DI CAPITALE 

  1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni

immobili di cui all’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni 

sono situati. 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una

stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un 

residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una 

professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta 

stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, 

sono imponibili in detto altro Stato. 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico

internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono 

imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione 

effettiva dell’impresa. 

  1. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli

menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di 

cui l’alienante è residente. 

Articolo 14 

PROFESSIONI INDIPENDENTI 

  1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae

dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere 

indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche 

nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 

  1. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività

indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, 

nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e 

contabili. 

Articolo 15 

LAVORO DIPENDENTE 

  1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le

altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in 

corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a 

meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è 

quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro 

Stato. 

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di

uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta 

nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: 

  1. a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non

oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel 

corso dell’anno fiscale considerato, e 

  1. b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è

residente dell’altro Stato, e 

  1. c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da

una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. 

  1. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni

percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di 

aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato 

contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. 

Articolo 16 

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA 

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di 

uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o 

del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente, sono 

imponibili in detto altro Stato. 

Articolo 17 

ARTISTI E SPORTIVI 

  1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di

uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato 

contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, 

della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono 

imponibili in detto altro Stato. 

  1. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o

sportivo 

siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona, 

detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, 

imponibile nello stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo 

sono esercitate. 

Articolo 18 

PENSIONI 

  1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre

remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione 

ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non

è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è 

residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi 

sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 

  1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e

altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale 

di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. 

  1. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato

contraente, le somme ricevute da detto residente all’atto della cessazione 

dell’impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni 

forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. 

Articolo 19 

FUNZIONI PUBBLICHE 

  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da

una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, 

sono imponibili soltanto in detto Stato. 

b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato 

contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente 

di questo Stato che: 

(i) ha la nazionalità di questo Stato; o 

(ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 

  1. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione

politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante 

prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di 

servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in 

questo Stato. 

  1. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la

persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità. 

  1. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e

pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale 

o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione 

politica o amministrativa o da un suo ente locale. 

Articolo 20 

PROFESSORI INSEGNANTI RICERCATORI 

  1. Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni

temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente 

allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, 

scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente è esente da imposta nel primo 

Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di 

insegnamento o di ricerca. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi

derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nell’interesse pubblico ma 

nell’interesse privato di una o più persone specifiche. 

Articolo 21 

STUDENTI ED APPRENDISTI 

  1. Le somme provenienti dall’estero che uno studente o un apprendista, il quale è, o

era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro 

Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di 

compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico, 

professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di 

istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere 

alla propria istruzione, non sono imponibili in questo Stato per un periodo di tempo 

che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare l’istruzione o 

l’apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godrà dei benefici previsti 

dal presente paragrafo per più di 5 anni dall’inizio di tale istruzione o apprendistato. 

  1. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i

servizi resi nell’altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per 

un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo 

mantenimento, istruzione o formazione professionale. 

Articolo 22 

ALTRI REDDITI 

  1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia

la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente 

Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli

derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il 

beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato 

contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile 

organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base 

fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi 

effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di 

reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria 

legislazione. 

  1. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno

svolto le attività per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il 

pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra 

persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a 

quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile 

in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle 

altre disposizioni della presente Convenzione. 

Capitolo IV 

METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE 

Articolo 23 

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 

  1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti

paragrafi del presente articolo. 

  1. Per quanto concerne l’Italia:

Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a San 

Marino, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 

2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte 

detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente 

Convenzione non stabiliscano diversamente. 

In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi 

pagata a San Marino ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di 

imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui 

gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga 

assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su 

richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana. 

  1. Per quanto concerne San Marino:

Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito che sono imponibili in 

Italia, San Marino, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate 

nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di 

tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della 

presente Convenzione non stabiliscano diversamente. 

In tal caso, San Marino deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui 

redditi pagata in Italia ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota 

di imposta sammarinese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione 

in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. 

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga 

assoggettato a San Marino ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su 

richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione sammarinese. 

Capitolo V 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

Articolo 24 

NON DISCRIMINAZIONE 

  1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato

contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi 

di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si 

trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno 

o di entrambi gli Stati contraenti. 

  1. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato

contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno 

favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono 

la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso 

che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato 

contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso 

accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di 

famiglia. 

  1. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del

paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni 

ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente 

dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili 

imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se 

fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. 

  1. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,

direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti 

dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad 

alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui 

sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo 

Stato. 

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni

dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione. 

Articolo 25 

PROCEDURA AMICHEVOLE 

  1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati

contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle 

disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi 

previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso 

all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso 

ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui 

possiede la nazionalità. 

Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della 

misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della 

Convenzione. 

  1. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di

giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per 

via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato 

contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. 

L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle 

legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per

risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti 

all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì 

consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla 

Convenzione. 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una 

Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati 

contraenti. 

  1. Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati

contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due 

anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le 

autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale 

con l’incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione, 

sempreché il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della 

stessa. L’istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa 

rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in 

corso presso il tribunale nazionale. 

La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna 

autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra, 

un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il 

Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati 

contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE. 

La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della 

presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto 

della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa 

stessa le regole del procedimento arbitrale. 

Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o 

farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede, 

detto/i contribuente/i è/sono tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi 

rappresentare. 

  1. La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato

nominato il Presidente. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice 

dei suoi componenti. 

Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le 

autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure 

volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. Le 

misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione 

arbitrale. Qualora entro sei mesi dall’emissione del parere da parte della 

Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non abbiano raggiunto un 

accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto 

parere e dargli esecuzione. 

  1. Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli

Stati contraenti. 

Articolo 26 

SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni

necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle 

leggi interne, ivi comprese quelle dirette a contrastare l’evasione e le frodi fiscali, 

degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura 

in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo 

scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1. 

Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, 

analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto 

Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle 

imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti 

tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. 

Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per 

questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze 

pubbliche di tribunali o nei giudizi. 

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate

nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo: 

  1. a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o

alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente; 

  1. b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria

legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle 

dell’altro Stato contraente; 

  1. c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale,

industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui 

comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 

Articolo 27 

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI 

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di 

cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole 

generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. 

Articolo 28 

RIMBORSI 

  1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono

rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette 

imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 

  1. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla

legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono 

essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente 

è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto 

all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione. 

  1. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,

conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le 

modalità di applicazione del presente articolo. 

Articolo 29 

LIMITAZIONE DEI BENEFICI 

  1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona

residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni 

fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell’altro Stato contraente, 

qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o 

esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di 

ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non 

avrebbe altrimenti avuto diritto. 

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione della

normativa interna concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti 

da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato 

contraente. 

Capitolo VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 30 

ENTRATA IN VIGORE 

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda 

delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente 

l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo 

previste e le sue disposizioni si applicheranno: 

  1. a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle

somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui 

la presente Convenzione è entrata in vigore; e 

  1. b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi

di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la 

presente Convenzione è entrata in vigore. 

Articolo 31 

DENUNCIA 

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli 

Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via 

diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, 

notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In 

questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: 

  1. a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a

partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata 

notificata la denuncia; 

  1. b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi

di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è 

stata notificata la denuncia. 

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la 

presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo. 

FATTO a Roma, il 21 marzo 2002, in duplice originale nella lingua italiana. 

Per il Governo della Per il Governo della 

Repubblica di San Marino Repubblica italiana 

( Gabriele Gatti ) ( Roberto Antonione ) 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO 

alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della 

Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 

reddito e per prevenire le frodi fiscali. 

All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della 

Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, 

sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte 

integrante della Convenzione. 

Resta inteso che: 

  1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 7, per “spese sostenute per gli

scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente 

connesse con l’attività della stabile organizzazione. 

  1. Per quando concerne l’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico

internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: 

  1. a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in

traffico internazionale, 

  1. b) gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di container qualora essi

costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti 

dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 

  1. Con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al

paragrafo 4 dell’articolo 12, ed al paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi 

contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli 

articoli 7 e 14 della presente Convenzione. 

  1. In relazione alle disposizioni dell’art. 15, per quanto concerne la tassazione di

lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti 

convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione 

definitiva nello Stato di residenza. 

La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori 

frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le 

modalità che saranno stabilite con legge ordinaria. 

La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori 

frontalieri esente da imposta in Italia. In questo caso, la quota residua sarà 

imponibile con applicazione delle aliquote vigenti calcolate con riferimento 

all’intero reddito. 

  1. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni pagate ad

una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d’Italia o all’Istituto di 

Credito sammarinese e all’Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come 

pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione 

delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche. 

  1. Con riferimento all’articolo 26, la conclusione della presente Convenzione non

precluderà l’adeguamento delle Parti ai processi in corso – in materia di scambio di 

informazioni – presso le competenti sedi internazionali, ed in particolare l’OCSE e 

l’Unione Europea, né impedirà la stipula di specifici accordi in materia. 

  1. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 28 non pregiudicano la potestà

delle autorità competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per 

l’applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione. 

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati

contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire 

l’evasione, l’elusione e le frodi fiscali. 

Paolo Gaeta & Associati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto