
CONVENZIONE
TRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA ITALIANA
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI
FISCALI
Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana,
di seguito denominati Stati contraenti, desiderosi di concludere una Convenzione
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
frodi fiscali e per rafforzare l’ordinato sviluppo delle relazioni economiche tra i due
Paesi nel contesto di una maggiore cooperazione, nonché per assicurare che i
vantaggi della Convenzione per evitare le doppie imposizioni vadano a beneficio
esclusivo dei contribuenti che adempiono i loro obblighi fiscali;
hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
SOGGETTI
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di
entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
IMPOSTE CONSIDERATE
- La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto
di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
- Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito
complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti
dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo
degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
- Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e delle imprese individuali;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali “imposta sammarinese”);
- b) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
(iii) l’imposta regionale sulle attività produttive;
ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).
- La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o
analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione
in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli
Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive
legislazioni fiscali.
Capitolo II
DEFINIZIONI
Articolo 3
DEFINIZIONI GENERALI
- Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una
diversa interpretazione:
- a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana
- b) il termine “San Marino” designa la Repubblica di San Marino;
- c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano,
come il contesto richiede, San Marino o l’Italia;
- d) il termine “persona” comprende una persona fisica, una società ed ogni altra
associazione di persone;
- e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è
considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
- f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato
contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno
Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
- g) l’espressione “traffico internazionale” designa qualsiasi attività di trasporto
effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui
sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in
cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro
Stato contraente;
- h) il termine “nazionali” designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in
conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
(ii) per quanto concerne San Marino, la Segreteria di Stato per le Finanze.
- Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente in
qualsiasi momento, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è
in quel momento attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle
quali si applica la Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa
interpretazione.
Articolo 4
RESIDENZA
- Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato
contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi
assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad
imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato.
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha
un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in
entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello
Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la
cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la
questione di comune accordo.
Articolo 4
RESIDENZA
- Ai fini della presente Convenzione l’espressione “residente di uno Stato
contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi
assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad
imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in
detto Stato.
- Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è
considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata
nel seguente modo:
- a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha
un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente in
entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni
personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi
interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli
Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;
- c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non
soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello
Stato del quale ha la nazionalità;
- d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la
cittadinanza di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la
questione di comune accordo.
Articolo 5
STABILE ORGANIZZAZIONE
- Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione”
designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività.
- L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
- a) una sede di direzione;
- b) una succursale;
- c) un ufficio;
- d) un’officina;
- e) un laboratorio;
- f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro
luogo di estrazione di risorse naturali;
- g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi;
- Non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se:
- a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione, o di
consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
- b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;
- c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della
trasformazione da parte di un’altra impresa;
- d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di
raccogliere informazioni per la impresa;
- e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di altre attività che abbiano carattere
preparatorio o ausiliario;
- Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa
dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status
indipendente, di cui al paragrafo 5 – è considerata stabile organizzazione nel primo
Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le
permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attività
di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.
- Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente ha una stabile
organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la
propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni
altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette
persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.
- Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia
controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua
attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no)
non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle
dette società una stabile organizzazione dell’altra.
Capitolo III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6
REDDITI IMMOBILIARI
- I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili
(compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato
contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito dalla
legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L’espressione
comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e
forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la
proprietà fondiaria. Si considerano altresì “beni immobili” l’usufrutto dei beni
immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la
concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse
naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
- Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla
utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni
immobili.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai
beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per
l’esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7
UTILI DELLE IMPRESE
- Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la
sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato ma soltanto nella
misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato
contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta
stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si
fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o
analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di
cui essa costituisce una stabile organizzazione.
- Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile
organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di
amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia
altrove.
- Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da
attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi
dell’impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non
impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la
ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il
risultato ottenuto sia conforme ai princìpi contenuti nel presente articolo.
- Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo
fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.
- Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi
e sufficienti motivi per procedere diversamente.
- Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in
altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono
modificate da quelle del presente articolo.
Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
- Gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di
aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede
della direzione effettiva dell’impresa.
- Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è
situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in
cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto
di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave.
- Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla
partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un
organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9
IMPRESE ASSOCIATE
- Allorché
- a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla
direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
- b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione,
al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa
dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o
imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,
gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle
imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
- Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato
– e di conseguenza assoggetta a tassazione – utili per i quali un’impresa dell’altro
Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così
inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell’impresa del primo Stato se le
condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state
convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un’apposita rettifica
all’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili.
Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura
amichevole di cui all’articolo 25 della presente Convenzione.
Articolo 10
DIVIDENDI
- I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un
residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di
cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di
detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi è un residente dell’altro
Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere:
- a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se l’effettivo beneficiario è
una società che ha detenuto almeno il 25 per cento del capitale della società che
distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della
delibera di distribuzione dei dividendi;
- b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tali limitazioni.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali
sono stati pagati i dividendi.
- Ai fini del presente articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da
azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o
da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi
di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni
secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
- Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi,
un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi
situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la
partecipazione generatrice di dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal
caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
- Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi
dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente
di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti dalla società, anche se i dividendi pagati o gli utili non
distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro
Stato.
Articolo 11
INTERESSI
- Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente
dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal
quale essi provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se
l’effettivo beneficiario degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente,
l’imposta così applicata non può eccedere il 13 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune
accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno
degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:
- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente
locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell’altro Stato contraente o ad un suo ente
locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di
proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati, per conto del Governo, ad altri enti od organismi
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel
quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.
- Ai fini del presente articolo il termine “interessi” designa i redditi dei titoli
del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e
portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi
natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.
- Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti
nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale
o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore
degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse.
In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la
propria legislazione.
- Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi,
sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una
stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito
sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo
Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
- Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli
interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe
stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 12
CANONI
- I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
- Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi
provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo
beneficiario dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così
applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. Le
autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le
modalità di applicazione di tale limitazione.
- Ai fini del presente articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi
natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere
letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole
cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali,
commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere
industriale, commerciale o scientifico.
- Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il
beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro
Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene
generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni
sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
- I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo
ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia
esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile
organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni
generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della
base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la
stabile organizzazione o la base fissa.
- Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il
beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni,
tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello
che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili
relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo
ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità
della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni
della presente Convenzione.
Articolo 13
UTILI DI CAPITALE
- Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall’alienazione di beni
immobili di cui all’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati.
- Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una
stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un
residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una
professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa,
sono imponibili in detto altro Stato.
- Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico
internazionale o di beni mobili adibiti all’esercizio di dette navi od aeromobili sono
imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione
effettiva dell’impresa.
- Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli
menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di
cui l’alienante è residente.
Articolo 14
PROFESSIONI INDIPENDENTI
- I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae
dall’esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere
indipendente sono imponibili in detto Stato. Tali redditi sono imponibili anche
nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.
- L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico,
nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
Articolo 15
LAVORO DIPENDENTE
- Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 i salari, gli stipendi e le
altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in
corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a
meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è
quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro
Stato.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta
nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
- a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non
oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel
corso dell’anno fiscale considerato, e
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è
residente dell’altro Stato, e
- c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da
una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
- Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni
percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di
aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato
contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa.
Articolo 16
COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA
I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di
uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o
del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato contraente, sono
imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17
ARTISTI E SPORTIVI
- Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di
uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato
contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema,
della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono
imponibili in detto altro Stato.
- Qualora i redditi relativi a prestazioni personali effettuate da un artista o
sportivo
siano corrisposti non all’artista o sportivo direttamente, ma ad un’altra persona,
detta remunerazione è, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15,
imponibile nello stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo
sono esercitate.
Articolo 18
PENSIONI
- Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19, le pensioni e le altre
remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione
ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano se il beneficiario dei redditi non
è assoggettato a imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è
residente e conformemente alla legislazione di detto Stato. In tal caso, detti redditi
sono imponibili nello Stato dal quale provengono.
- Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e
altri pagamenti analoghi ricevuti nell’ambito della legislazione di sicurezza sociale
di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
- Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato
contraente, le somme ricevute da detto residente all’atto della cessazione
dell’impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni
forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente.
Articolo 19
FUNZIONI PUBBLICHE
- a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da
una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente,
sono imponibili soltanto in detto Stato.
b)Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato
contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente
di questo Stato che:
(i) ha la nazionalità di questo Stato; o
(ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
- a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione
politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante
prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di
servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se la
persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.
- Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni e
pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attività industriale
o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione
politica o amministrativa o da un suo ente locale.
Articolo 20
PROFESSORI INSEGNANTI RICERCATORI
- Un professore, un insegnante od un ricercatore il quale soggiorni
temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente
allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio,
scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente è esente da imposta nel primo
Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall’attività di
insegnamento o di ricerca.
- Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano ai redditi
derivanti dalla ricerca se tale ricerca è intrapresa non nell’interesse pubblico ma
nell’interesse privato di una o più persone specifiche.
Articolo 21
STUDENTI ED APPRENDISTI
- Le somme provenienti dall’estero che uno studente o un apprendista, il quale è, o
era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro
Stato contraente, e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di
compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione di carattere tecnico,
professionale, o aziendale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di
istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio per attendere
alla propria istruzione, non sono imponibili in questo Stato per un periodo di tempo
che è ragionevolmente o usualmente necessario per completare l’istruzione o
l’apprendistato intrapreso, ma in nessun caso una persona godrà dei benefici previsti
dal presente paragrafo per più di 5 anni dall’inizio di tale istruzione o apprendistato.
- Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i
servizi resi nell’altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per
un periodo di 2 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo
mantenimento, istruzione o formazione professionale.
Articolo 22
ALTRI REDDITI
- Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia
la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente
Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli
derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6, nel caso in cui il
beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato
contraente un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base
fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di
reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria
legislazione.
- Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno
svolto le attività per la cui prestazione sono pagati i redditi di cui al paragrafo 1, il
pagamento per tali attività eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra
persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a
quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile
in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle
altre disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
- Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti
paragrafi del presente articolo.
- Per quanto concerne l’Italia:
Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili a San
Marino, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo
2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte
detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente
Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi
pagata a San Marino ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di
imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui
gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga
assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
- Per quanto concerne San Marino:
Se un residente di San Marino possiede elementi di reddito che sono imponibili in
Italia, San Marino, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate
nell’articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di
tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della
presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, San Marino deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui
redditi pagata in Italia ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota
di imposta sammarinese attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione
in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga
assoggettato a San Marino ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su
richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione sammarinese.
Capitolo V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 24
NON DISCRIMINAZIONE
- I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi
di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si
trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno
o di entrambi gli Stati contraenti.
- L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato
contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno
favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono
la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso
che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato
contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso
accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di
famiglia.
- Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9, del
paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni
ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente
dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili
imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
- Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte,
direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti
dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad
alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo
Stato.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni
dell’articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 25
PROCEDURA AMICHEVOLE
- Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati
contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle
disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi
previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso
all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso
ricade nel paragrafo 1 dell’articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui
possiede la nazionalità.
Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della
misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della
Convenzione.
- L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di
giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per
via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato
contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
L’accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle
legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per
risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti
all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì
consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla
Convenzione.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una
Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati
contraenti.
- Nei casi previsti dai paragrafi precedenti, se le autorità competenti degli Stati
contraenti non raggiungono un accordo che elimini la doppia imposizione entro due
anni dalla data in cui il caso è stato sottoposto per la prima volta ad una di esse, le
autorità competenti istituiscono, per ogni caso specifico, una Commissione arbitrale
con l’incarico di emettere un parere sul modo di eliminare la doppia imposizione,
sempreché il/i contribuente/i si impegni(no) ad ottemperare alle decisioni della
stessa. L’istituzione della Commissione può aver luogo soltanto se le parti in causa
rinunciano preventivamente – senza riserve o condizioni – agli atti del giudizio in
corso presso il tribunale nazionale.
La Commissione arbitrale è composta da tre membri così designati: ciascuna
autorità competente designa, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di cui sopra,
un membro ed i due membri designano, nello stesso termine, di comune accordo, il
Presidente, scegliendolo tra personalità indipendenti appartenenti agli Stati
contraenti o ad uno Stato terzo membro dell’OCSE.
La Commissione, nel pronunciare il suo parere, applicherà le disposizioni della
presente Convenzione ed i principi generali di diritto internazionale, tenendo conto
della legislazione interna degli Stati contraenti. La Commissione stabilisce essa
stessa le regole del procedimento arbitrale.
Il/i contribuente/i può/possono, qualora ne faccia/no richiesta, essere ascoltato/i o
farsi rappresentare dinanzi alla Commissione e, se la Commissione lo richiede,
detto/i contribuente/i è/sono tenuto/i a presentarsi dinanzi alla medesima o a farvisi
rappresentare.
- La Commissione rende il suo parere entro sei mesi dalla data in cui è stato
nominato il Presidente. La Commissione arbitrale delibera a maggioranza semplice
dei suoi componenti.
Entro sei mesi dalla pronuncia del parere da parte della Commissione arbitrale, le
autorità competenti delle Parti possono ancora adottare, di comune accordo, misure
volte ad eliminare la causa che ha determinato l’insorgere della controversia. Le
misure così adottate possono essere non conformi al parere della Commissione
arbitrale. Qualora entro sei mesi dall’emissione del parere da parte della
Commissione arbitrale le autorità competenti delle Parti non abbiano raggiunto un
accordo per eliminare la causa della controversia, esse devono conformarsi a detto
parere e dargli esecuzione.
- Le spese procedurali della Commissione sono suddivise in parti uguali tra gli
Stati contraenti.
Articolo 26
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
- Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni
necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle
leggi interne, ivi comprese quelle dirette a contrastare l’evasione e le frodi fiscali,
degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura
in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo
scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete,
analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto
Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle
imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti
tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte.
Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per
questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze
pubbliche di tribunali o nei giudizi.
- Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate
nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o
alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria
legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle
dell’altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale,
industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui
comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Articolo 27
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di
cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole
generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Articolo 28
RIMBORSI
- Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono
rimborsate a richiesta dell’interessato qualora il diritto alla percezione di dette
imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
- Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla
legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono
essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente
è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto
all’applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.
- Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo,
conformemente alle disposizioni dell’articolo 25 della presente Convenzione, le
modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 29
LIMITAZIONE DEI BENEFICI
- Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona
residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni
fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell’altro Stato contraente,
qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o
esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di
ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non
avrebbe altrimenti avuto diritto.
- Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l’applicazione della
normativa interna concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti
da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell’altro Stato
contraente.
Capitolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
ENTRATA IN VIGORE
La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda
delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente
l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all’uopo
previste e le sue disposizioni si applicheranno:
- a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle
somme realizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui
la presente Convenzione è entrata in vigore; e
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi
di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la
presente Convenzione è entrata in vigore.
Articolo 31
DENUNCIA
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli
Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via
diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore,
notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare. In
questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:
- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate a
partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è stata
notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi
di imposta a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello nel quale è
stata notificata la denuncia.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la
presente Convenzione con annesso Protocollo aggiuntivo.
FATTO a Roma, il 21 marzo 2002, in duplice originale nella lingua italiana.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica di San Marino Repubblica italiana
( Gabriele Gatti ) ( Roberto Antonione )
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
alla Convenzione tra il Governo della Repubblica di San Marino ed il Governo della
Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le frodi fiscali.
All’atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della
Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali,
sono state concordate le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte
integrante della Convenzione.
Resta inteso che:
- Per quanto concerne il paragrafo 3 dell’articolo 7, per “spese sostenute per gli
scopi perseguiti dalla stabile organizzazione” si intendono le spese direttamente
connesse con l’attività della stabile organizzazione.
- Per quando concerne l’articolo 8, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico
internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
- a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi e aeromobili utilizzati in
traffico internazionale,
- b) gli utili derivanti dall’impiego o dal noleggio di container qualora essi
costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti
dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
- Con riferimento al paragrafo 4 dell’articolo 10, al paragrafo 5 dell’articolo 11, al
paragrafo 4 dell’articolo 12, ed al paragrafo 2 dell’articolo 22, l’ultima frase ivi
contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli
articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
- In relazione alle disposizioni dell’art. 15, per quanto concerne la tassazione di
lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, i due Stati contraenti
convengono di applicare il sistema di tassazione concorrente, con tassazione
definitiva nello Stato di residenza.
La Repubblica Italiana assoggetterà a tassazione il reddito lordo dei lavoratori
frontalieri residenti in Italia conseguito nella Repubblica di San Marino con le
modalità che saranno stabilite con legge ordinaria.
La legge ordinaria potrà determinare una quota del reddito lordo dei lavoratori
frontalieri esente da imposta in Italia. In questo caso, la quota residua sarà
imponibile con applicazione delle aliquote vigenti calcolate con riferimento
all’intero reddito.
- Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19, le remunerazioni pagate ad
una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d’Italia o all’Istituto di
Credito sammarinese e all’Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come
pure ai corrispondenti enti sammarinesi, sono incluse nel campo di applicazione
delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.
- Con riferimento all’articolo 26, la conclusione della presente Convenzione non
precluderà l’adeguamento delle Parti ai processi in corso – in materia di scambio di
informazioni – presso le competenti sedi internazionali, ed in particolare l’OCSE e
l’Unione Europea, né impedirà la stipula di specifici accordi in materia.
- Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 28 non pregiudicano la potestà
delle autorità competenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per
l’applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.
- Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati
contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire
l’evasione, l’elusione e le frodi fiscali.