L’interposizione fittizia del Trust tra diritto e fisco: sostanza, forma e implicazioni pratiche

L’interposizione fittizia del Trust tra diritto e fisco

Abstract

L’articolo analizza l’interposizione fittizia del trust, mettendo in luce le sue implicazioni giuridiche e fiscali. Dopo aver chiarito i presupposti civilistici dell’istituto, si esamina l’evoluzione della posizione dell’Agenzia delle Entrate — dalle prime interpretazioni limitate alle imposte sui redditi fino al recente ampliamento alle imposte di successione e donazione. Ne emerge come l’autonomia reale del Trustee costituisca l’elemento decisivo per distinguere la pianificazione legittima dalla costruzione fittizia, con rilevanti effetti sulla validità e sull’efficacia del trust nel sistema tributario italiano.

1. Cos’è l’interposizione fittizia

L’interposizione fittizia del trust rappresenta un tema di particolare interesse, tanto sul piano civilistico quanto su quello tributario, soprattutto alla luce dei recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate, che ne hanno ridefinito i confini applicativi.

Essa si configura allorquando il Trustee, pur apparendo formalmente titolare dei beni conferiti, non esercita su di essi un potere effettivo né autonomo. In tali casi, il Trustee risulta privo di una reale capacità di amministrare, disporre o gestire i beni segregati, divenendo un mero esecutore della volontà del Disponente. Ne consegue che la struttura del trust assume natura meramente formale, costituendo una finzione giuridica volta a mascherare l’effettiva titolarità dei beni, che rimane sostanzialmente in capo al Disponente o, in taluni casi, a un soggetto terzo.

2. L’origine della nozione e le sue implicazioni

L’interposizione fittizia si colloca nell’alveo delle simulazioni giuridiche, concretizzandosi in una non corrispondenza tra l’intestazione formale dei beni e la realtà sottostante.

Nel caso del trust, questa situazione si realizza quando il Disponente conserva di fatto il controllo sostanziale sui beni o sui redditi prodotti dal trust, determinando così una scissione soltanto apparente tra titolarità formale e sostanziale. In conseguenza di tanto, il trust perde la sua funzione tipica di separazione patrimoniale e autonomia gestionale, venendo ricondotto, nella sostanza, alla sfera giuridica e fiscale del Disponente stesso.

3. La prospettiva dell’Agenzia delle Entrate

Il tema della soggettività fiscale del trust è stato negli anni al centro di una costante tensione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti. Numerosi documenti di prassi hanno alimentato l’idea che il trust possa essere utilizzato come strumento di elusione o evasione fiscale, facendo ricorso proprio al concetto di interposizione fittizia.

Quando l’interposizione è accertata, il trust non viene considerato un soggetto autonomo ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso, i redditi, formalmente attribuiti al trust, vengono imputati direttamente all’interponente residente in Italia, ossia al Disponente o al Beneficiario, secondo le categorie previste dall’art. 6 del TUIR. Il trust viene, dunque, qualificato come soggetto interposto, con conseguente disapplicazione delle regole fiscali previste per i trust.

4. Effetti fiscali e imputazione dei redditi

Nella prospettiva dell’interposizione, i redditi prodotti dal trust non generano imponibilità in capo al Beneficiario, anche qualora questi sia diverso dall’interponente, a condizione che i redditi siano già stati tassati direttamente in capo al Disponente. Tale regola trova applicazione anche se il trust è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, purché i redditi siano stati correttamente imputati al soggetto residente in Italia.

La logica sottostante è quella di evitare una doppia imposizione e, al contempo, neutralizzare le costruzioni artificiose che svuotano di significato la separazione patrimoniale del trust.

5. Quando si configura l’interposizione

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito da tempo che il trust deve ritenersi interposto quando il Trustee non dispone di un effettivo potere di gestione e di disposizione autonoma dei beni e dei redditi compresi nel patrimonio in trust. L’elemento decisivo è, pertanto, la reale indipendenza del Trustee nell’amministrazione dei beni segregati, ossia la possibilità di operare senza condizionamenti o direttive da parte del Disponente o dei Beneficiari.

Quando, invece, il Disponente o i Beneficiari conservano, anche solo parzialmente, il potere di indirizzare o controllare le scelte del trustee, il trust viene considerato fittizio ai fini delle imposte sul reddito. In tali ipotesi, i redditi prodotti vengono imputati direttamente al disponente o, in certi casi, ai beneficiari, a seconda del grado di ingerenza o controllo esercitato.

6. Interposizione e imposta sulle successioni e donazioni

Controversa è l’applicazione del principio di interposizione fittizia in materia di imposta sulle successioni e donazioni. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito pochi chiarimenti, contrastanti tra loro. 

Con la Risposta n. 359 del 4 luglio 2022, ha sostenuto che l’interposizione rilevi esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, ritenendola irrilevante sotto il profilo dell’imposta sulle successioni e donazioni. 

Tale impostazione è stata, tuttavia, superata con la Circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 e con la successiva Risposta n. 176 del 31 gennaio 2023, nelle quali l’Agenzia ha riconosciuto che l’interposizione fittizia di un Trust può assumere rilievo anche ai fini delle imposte indirette. In particolare, qualora il Trust sia qualificato come interposto, i beni e i diritti formalmente intestati al Trustee devono essere considerati ancora appartenenti al Disponente. 

Ne consegue che, in caso di decesso del Disponente, tali beni devono essere ricompresi nell’attivo ereditario, concorrendo alla determinazione della base imponibile dell’imposta sulle successioni e donazioni e ai connessi obblighi dichiarativi. 

In sostanza, con la nuova posizione, l’Agenzia ha esteso la rilevanza dell’interposizione fittizia oltre l’ambito delle imposte sui redditi, riconoscendone effetti anche nell’ambito delle successioni e delle donazioni. Ciò incide in modo significativo sulla pianificazione patrimoniale e successoria realizzata attraverso lo strumento del Trust, imponendo una valutazione più attenta della sua effettiva autonomia e sostanza rispetto al disponente. 

7. Considerazioni conclusive

La linea di confine tra trust autentico e trust fittizio resta sottile e richiede spesso una valutazione caso per caso. Ciò che emerge con chiarezza è che il Trust mantiene la propria legittimità giuridica e fiscale solo quando il Trustee esercita effettivamente i poteri fiduciari in modo autonomo, nell’interesse dei Beneficiari e non come semplice longa manus del Disponente. 

L’equilibrio tra forma e sostanza rappresenta oggi il vero banco di prova dell’istituto nel diritto tributario italiano: la solidità fiscale di un Trust non si misura dal suo involucro formale, ma dalla realtà concreta della sua gestione. 
Un Trustee realmente indipendente, un Disponente davvero distaccato e Beneficiari effettivamente tutelati costituiscono la condizione necessaria per il buon funzionamento dell’istituto.

Chiara Pascale                                                                                                                        Legal Counsel

Paolo Gaeta & Associati

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