Dal testamento al trust testamentario: come pianificare il futuro senza lasciare incertezze

Dal testamento al trust testamentario: come pianificare il futuro senza lasciare incertezze

Cosa succede davvero al nostro patrimonio quando non ci siamo più?

  1. Il testamento: la tradizione del diritto successorio
  2. Le principali forme testamentarie
  3. Capacità di testare e requisiti di validità
  4. Istituzione di trust tramite testamento
  5. Contenuti minimi da inserire
  6. Conclusione: la continuità come valore

1. Il testamento: la tradizione del diritto successorio

Il testamento è un istituto giuridico di antichissima origine, che affonda le sue radici nel diritto romano.
In quel contesto si configurava come un atto unilaterale, mortis causa e personalissimo – esclusa quindi
ogni forma di rappresentanza, di testamento congiuntivo o reciproco – e, soprattutto, revocabile fino all’ultimo
istante di vita.

Nel mondo romano il testamento non rappresentava soltanto uno strumento giuridico, ma anche un atto di
pietas: era il modo con cui il pater familias assicurava la continuità del nome, del culto domestico
e dei valori familiari, perpetuando il legame tra i vivi e gli antenati.

Con l’evolversi delle istituzioni e della concezione della persona, quel rito solenne si è progressivamente
trasformato nell’espressione della volontà individuale del testatore (voluntas testatoris), che ancora oggi
costituisce il cuore del diritto successorio.

Pur conservando la sua natura mortis causa, il testamento moderno ha assunto un contenuto prevalentemente
patrimoniale, divenendo lo strumento attraverso cui ciascuno può ordinare liberamente le proprie sostanze per il
tempo successivo alla morte, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Nella maggior parte dei casi viene, infatti, utilizzato per disporre delle proprie sostanze per il tempo successivo
alla morte; tuttavia, accanto alle disposizioni di carattere economico, il testamento può contenere anche volontà
di natura personale e morale, come il riconoscimento di un figlio naturale, la nomina di un tutore, o l’espressione
di desideri affettivi e ideali che il testatore intende tramandare.

L’istituto è rimasto saldo nel nostro ordinamento, che lo definisce come “un atto revocabile con il quale taluno
dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse” (art. 587 c.c.).

Una volta redatto, il testamento è pienamente valido anche se ignoto ai più, mentre l’efficacia delle disposizioni
in esso contenute resta sospesa sino al momento della morte del testatore, quando la sua volontà giuridica si traduce
in effetti concreti.

2. Le principali forme testamentarie

Il nostro ordinamento conosce tre principali forme testamentarie.

Il testamento olografo, previsto dall’art. 602 c.c., deve essere interamente scritto, datato e sottoscritto di pugno
dal testatore: la mancanza anche di uno solo di questi requisiti ne comporta la nullità. Si tratta della forma più
semplice e riservata, poiché non richiede l’intervento di un notaio o di testimoni; tuttavia, è anche quella più
esposta al rischio di smarrimento, distruzione o falsificazione.

Il testamento pubblico è invece ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. Garantisce la massima certezza
giuridica circa la provenienza e la conservazione dell’atto, risultando particolarmente indicato quando le volontà
del testatore presentano contenuti complessi o richiedono particolare sicurezza formale.

Infine, il testamento segreto rappresenta una forma intermedia, poiché unisce la riservatezza dell’olografo alla
sicurezza del deposito notarile: il testatore redige la scheda contenente le proprie disposizioni e la consegna al
notaio, in presenza di testimoni, senza tuttavia rivelarne il contenuto.

3. Capacità di testare e requisiti di validità

Il testamento è un atto profondamente personale: può redigerlo solo chi ha piena capacità di agire. Sono esclusi i
minorenni, gli interdetti e coloro che, nel momento in cui scrivono, non siano in grado di intendere o di volere.
In questi casi, il testamento può essere impugnato entro cinque anni dall’esecuzione delle disposizioni.

L’inabilitato, invece, mantiene la capacità di testare: la legge tutela così la libertà di disporre del proprio
patrimonio, purché vi sia consapevolezza.

Essendo un atto personalissimo, il testamento non può essere delegato o redatto da un rappresentante. È per questo
che il nostro ordinamento vieta il testamento congiunto, cioè un unico atto contenente le volontà di più persone.

Le disposizioni possono avere carattere universale, quando si nomina un erede, o particolare, nel caso di un legato.
Può essere chiamato a succedere chiunque sia nato o concepito al momento della morte del testatore, nonché enti
validamente costituiti o perfino i figli non ancora concepiti di una persona vivente, se espressamente previsti.

Fondamentale è la chiarezza: il testatore deve identificare con precisione le persone e i beni oggetto delle
disposizioni. Una volontà ambigua rischia di essere nulla. Inoltre, l’articolo 628 del Codice civile stabilisce che
la scelta del beneficiario non può essere rimessa a terzi: il testamento deve riflettere esclusivamente la volontà
del suo autore.

4. Istituzione di trust tramite testamento

All’interno del testamento, il de cuius può disporre che tutto o parte del proprio patrimonio confluisca in
un trust da istituirsi alla sua morte: in tal caso si parla di trust testamentario. Si tratta di una particolare forma
di trust in cui l’atto istitutivo e il trasferimento dei beni vincolati trovano la loro fonte direttamente nel
testamento stesso. Il testatore può scegliere qualsiasi forma testamentaria prevista dalla legge — olografa, pubblica
o segreta — per istituire il trust.

L’effetto principale è la segregazione patrimoniale: i beni vincolati costituiscono una massa autonoma e distinta,
separata dal patrimonio del disponente e del trustee, destinata esclusivamente alla realizzazione dello scopo del
trust. Il trustee ne è il titolare formale, ma non ne è proprietario in senso pieno: egli agisce in virtù di un
vincolo fiduciario e nell’interesse dei beneficiari, rispondendo del proprio operato e tenuto all’obbligo di
rendiconto.

La giurisprudenza italiana ha riconosciuto la piena legittimità del trust, anche quando istituito internamente,
purché la legge regolatrice sia straniera, in mancanza di una disciplina nazionale specifica (tra le prime:
T. Bologna, 1 ottobre 2003; T. Trieste, 23 settembre 2005; T. Reggio Emilia, 14 maggio 2007).

La Corte di Cassazione (Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456) ha ribadito che il trust può costituire un valido
strumento di protezione patrimoniale e familiare, idoneo a perseguire finalità meritevoli di tutela, come la
continuità nella gestione di patrimoni complessi, la tutela di soggetti deboli o la salvaguardia dell’impresa
familiare.

5. Contenuti minimi da inserire

Per garantire chiarezza ed evitare possibili contenziosi, il testamento che istituisce un trust dovrebbe contenere
in modo espresso tutti gli elementi essenziali dell’operazione.

In primo luogo, è opportuno indicare la legge regolatrice del trust — ad esempio quella di Jersey, San Marino o
Malta — in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 della Convenzione dell’Aja del 1985.

Il testatore dovrà poi specificare le finalità del trust, che possono riguardare la tutela familiare, la protezione
di soggetti deboli, oppure la pianificazione intergenerazionale del patrimonio.

È fondamentale individuare il trustee, precisandone poteri, doveri e, se necessario, la possibilità di sostituzione;
può essere inoltre prevista la figura di un guardiano, incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione delle
volontà del disponente.

Devono essere descritti con chiarezza i beni destinati al trust — mobili, immobili o partecipazioni societarie —
nonché le modalità con cui essi verranno trasferiti al momento della morte del testatore. Parimenti, è necessario
identificare i beneficiari, o almeno definirne i criteri di individuazione, poiché la Convenzione ammette anche
trust di scopo o a favore di soggetti non ancora nati, purché previsti dalla legge scelta.

Infine, occorre stabilire la durata del trust e le regole di cessazione, comprese le modalità di distribuzione
finale dei beni o la loro eventuale reversione.

Sotto il profilo civilistico, il trust testamentario deve essere attentamente coordinato con le quote di riserva
spettanti ai legittimari, per evitare lesioni dei loro diritti e l’insorgere di azioni di riduzione. Una redazione
accurata consente di conciliare la libertà testamentaria con la tutela dei soggetti protetti dalla legge.

Dal punto di vista fiscale, il trasferimento dei beni al trustee in sede testamentaria è soggetto alle imposte di
successione, nonché alle imposte ipotecarie e catastali previste per i beni immobili. Il regime tributario varia in
base alla natura del trust — se trasparente o opaco — e alla qualifica dei beneficiari; ciò rende indispensabile una
pianificazione accurata, al fine di evitare incertezze interpretative o aggravi impositivi.

6. Conclusione: la continuità come valore

Testamento e trust non sono istituti in contrapposizione, ma strumenti che possono convivere in una visione integrata
della pianificazione successoria.

Il testamento rappresenta la tradizione, la forma giuridica con cui la volontà individuale trova piena espressione
e tutela. Il trust, invece, ne è l’evoluzione naturale: uno strumento capace di dare continuità nel tempo a quella
stessa volontà, assicurando una gestione dinamica e protetta del patrimonio.

Insieme, consentono di trasformare la successione in un progetto di lungo periodo, dove la trasmissione dei beni
non è più un evento statico, ma un processo ordinato e coerente con i valori del disponente.

La cura per i dettagli giuridici e fiscali, la scelta attenta dei soggetti coinvolti (trustee, guardiano,
beneficiari) e il rispetto delle regole del diritto successorio diventano elementi essenziali di una governance
post mortem responsabile.

Così, il testamento resta il cuore della volontà individuale, mentre il trust ne diventa il braccio operativo:
due strumenti diversi, ma complementari, uniti da un’unica finalità — dare continuità, protezione e senso al
patrimonio e alle relazioni che lo circondano.

 

Chiara Pascale

Paolo Gaeta & Associati

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