Governance societaria e blindatura della volontà del Disponente: la riforma del Trust di Jersey ridefinisce gli equilibri tra generazioni

Governance societaria e blindatura della volontà del Disponente: la riforma del Trust di Jersey ridefinisce gli equilibri tra generazioni

Se l’intervento legislativo di Jersey del dicembre 2025 ha fornito risposte rassicuranti al mondo bancario, è sul versante della governance e della pianificazione successoria che la Trusts (Jersey) Amendment Law 202- incide con maggior profondità strategica. La riforma, che vedrà la sua piena operatività verosimilmente nel 2026, consolida la posizione del Disponente e modernizza la gestione degli asset sottostanti, confermando la vocazione dell’isola a giurisdizione d’elezione per i patrimoni complessi e le imprese familiari.

L’aspetto probabilmente più rilevante per la prassi professionale riguarda la riscrittura dell’articolo 9A in materia di poteri riservati. Fino ad oggi, la riserva di poteri gestori in capo al Disponente era terreno delicato, spesso soggetto a interpretazioni prudenti per evitare il rischio che il trust venisse riqualificato come sham. La nuova formulazione offre ora una copertura normativa esplicita e molto più ampia: il legislatore chiarisce che il Disponente può legittimamente riservarsi il potere di agire come amministratore o di impartire direttive vincolanti sulla nomina e revoca degli organi amministrativi di società partecipate dal trust. La portata innovativa della norma risiede nell’estensione di tale facoltà anche ai casi in cui la partecipazione non sia totalitaria o non sia detenuta direttamente dal trust, ma attraverso catene societarie multilivello. Si tratta di una precisazione di enorme impatto pratico per i gruppi imprenditoriali, poiché consente al capofamiglia di mantenere una governance attiva e diretta sulle aziende operative sottostanti, indipendentemente dalla complessità dell’architettura di controllo, senza che ciò infici la validità della segregazione patrimoniale fiduciaria.

Parallelamente al rafforzamento dei poteri gestori, la riforma interviene in modo decisivo sulla stabilità temporale della struttura, limitando significativamente l’applicazione della storica regola di Saunders v Vautier. Le modifiche alla disciplina della cessazione del trust, contenute nell’articolo 43, rendono molto più arduo per i beneficiari, anche se tutti maggiorenni e capaci, accordarsi per estinguere anticipatamente il trust e ripartirsi il patrimonio contro la volontà originale del Disponente. La nuova legge esclude tale possibilità qualora esistano altri soggetti che potrebbero diventare beneficiari in futuro in base alle clausole del trust o all’esercizio di poteri di nomina, nonché quando il trust persegua uno scopo, sia esso caritatevole o meno. Eliminando le ambiguità del passato, Jersey blinda la durata del programma fiduciario, garantendo che la pianificazione dinastica non venga smantellata prematuramente dalle generazioni successive per esigenze di liquidità immediata.

A completamento di questo quadro di rafforzamento strutturale, il legislatore ha introdotto anche necessari aggiornamenti sistematici. La definizione di corporation è stata ampliata per includere qualsiasi ente dotato di personalità giuridica, ovunque costituito, superando i limiti dei modelli societari tradizionali e abbracciando strumenti ibridi come le fondazioni o le LLC, sempre più diffusi nella pianificazione internazionale. Inoltre, in un’ottica di prevenzione dei rischi, è stata cristallizzata la regola secondo cui la rinuncia del trustee unico è inefficace qualora comporti l’assenza totale di un fiduciario, scongiurando così vuoti di potere che potrebbero paralizzare l’amministrazione dei beni.

In sintesi, la riforma del 2025 non si limita a un restyling tecnico, ma sposta sensibilmente l’ago della bilancia a favore della continuità. Con queste modifiche, Jersey offre ai professionisti uno strumento giuridico dove la volontà del Disponente è più protetta dalle ingerenze dei beneficiari e dove la gestione delle imprese di famiglia può essere governata con maggiore flessibilità e certezza del diritto.

 

 

Paolo Gaeta

Paolo Gaeta & Associati

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