Trust testamentario in favore del disabile grave e legittima: il Tribunale di Sulmona valorizza la causa di protezione e nega la riduzione

Trust Testamentario
Il trust testamentario rappresenta oggi uno degli strumenti più raffinati e, insieme, più controversi nel dialogo tra autonomia privata, successione necessaria e tutela dei soggetti fragili.

La decisione resa dal Giudice tutelare del Tribunale di Sulmona, con il decreto 22 marzo 2022, si inserisce in questo quadro affrontando una questione di particolare interesse:

Può un trust istituito per proteggere un figlio disabile grave essere considerato lesivo della legittima quando il beneficiario non riceve beni in proprietà, ma soltanto utilità economiche gestite dal trustee?

Il caso prende le mosse dalla morte di una madre che, con testamento, aveva disposto l’istituzione di un trust in favore del figlio disabile grave ai sensi della legge n. 112 del 2016.

Il trust era assoggettato alla Trusts (Jersey) Law 1984 e, per quanto non previsto da tale disciplina, alle disposizioni dell’ordinamento italiano e della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge n. 364 del 1989.

Il testamento:

-nominava trustee l’amministratore di sostegno in carica al momento dell’apertura della successione, attribuendogli pieni poteri di gestione e amministrazione;

-individuava un guardiano;

-designava il figlio quale beneficiario del reddito per tutta la vita;

-prevedeva la cessazione del trust con la morte del beneficiario e la devoluzione finale del patrimonio alle nipoti della disponente.

L’operazione, dunque, appariva chiaramente costruita come un tipico trust di protezione: un patrimonio segregato, destinato integralmente a garantire stabilità economica e continuità assistenziale ad un soggetto particolarmente vulnerabile.

Nonostante ciò, l’amministratore di sostegno ha chiesto al giudice tutelare istruzioni in ordine alla possibilità di esperire azione di riduzione, sostenendo che il figlio, legittimario necessario, sarebbe stato totalmente pretermesso, avendo ricevuto soltanto la previsione di fruizione del reddito e non una quota ereditaria in senso formale.

Il giudice affronta la questione muovendo dal sistema della Convenzione dell’Aja. Se la legge scelta dalla disponente regola validità, interpretazione, effetti ed amministrazione del trust, resta tuttavia fermo il limite posto dall’art. 15, secondo cui il riconoscimento del trust non può ostacolare l’applicazione delle norme inderogabili del foro, tra le quali rientrano espressamente la disciplina dei testamenti e della legittima.

Proprio su questo punto, il decreto di Sulmona richiama le due impostazioni che tradizionalmente si contendono il campo:

Da un lato, vi è chi sostiene che il contrasto con la tutela dei legittimari condanni disposizioni di tal genere alla nullità radicale, con conseguente apertura della successione legittima.

Dall’altro lato, appare più coerente una diversa lettura, che limita l’inefficacia soltanto alla misura necessaria per reintegrare la quota di riserva, attraverso l’ordinario rimedio dell’azione di riduzione.

Il giudice aderisce a questa seconda impostazione, osservando come essa realizzi più fedelmente lo spirito dell’art. 15, comma 2, che impone al giudice di cercare comunque di salvaguardare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici.

Il giudice effettua poi un controllo sostanziale sulla causa dell’operazione. Richiamando l’art. 1324 c.c.,

 

Chiara Pascale

Paolo Gaeta & Associati

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto