
La questione della tutela esperibile in caso di inadempimento della trust company nell’esecuzione dell’incarico fiduciario sollecita una riflessione che va oltre il richiamo automatico ai rimedi codicistici del diritto civile italiano.
In particolare, occorre interrogarsi sulla legittimità della domanda di risoluzione del contratto di conferimento dell’incarico quando il rapporto si inserisce nell’ambito di un trust regolato da legge straniera.
La legge regolatrice del trust e i rimedi applicabili
Il trust, anche quando operi in un contesto interno, rimane un istituto strutturalmente ancorato alla propria legge regolatrice, la quale definisce non solo i poteri e i doveri del trustee, ma anche i rimedi attivabili in caso di loro violazione.
Ne deriva che l’applicazione meccanica degli strumenti previsti dal codice civile italiano rischia di alterare la fisionomia dell’istituto e di comprometterne la funzione economico-giuridica.
Il principio affermato dal Tribunale di Milano (sentenza 20 febbraio 2025)
Tale impostazione è stata recepita anche dalla giurisprudenza italiana e, segnatamente, dal Tribunale di Milano, il quale, con sentenza del 20 febbraio 2025, ha chiarito come, in presenza di un trust di garanzia regolato dalla legge di Jersey, non sia configurabile la risoluzione del contratto di nomina della trust company per inadempimento.
Il rapporto fiduciario continua a essere governato dall’atto istitutivo e dalla legge regolatrice prescelta, con esclusione dei rimedi incompatibili con tale assetto.
Legge di Jersey: inadempimento e revoca del trustee
Infatti, la legge di Jersey, in linea con la tradizione del diritto inglese, non contempla la risoluzione per inadempimento quale rimedio tipico.
La violazione degli obblighi fiduciari non determina lo scioglimento del rapporto né la caducazione del programma di destinazione, ma legittima l’attivazione del rimedio della revoca del trustee, eventualmente accompagnata dalla sua sostituzione.
Centralità del programma di destinazione e continuità
Nell’ambito del trust, occorre valorizzare la centralità del programma di destinazione rispetto al rapporto personale con il trustee. In tale prospettiva, la risoluzione del contratto si rivela un rimedio inidoneo, poiché comporterebbe la dissoluzione del programma e l’insorgere di rilevanti incertezze in ordine alla titolarità e alla gestione del fondo.
La soluzione fisiologica al venir meno del rapporto fiduciario va individuata, invece, nella sostituzione del trustee, quale strumento per garantire la continuità e la stabilizzazione dell’assetto patrimoniale.
Il riscontro nell’ordinamento sammarinese
Quanto appena esposto trova un significativo riscontro anche nell’ordinamento sammarinese, che, all’art. 1, comma 5, della legge 1° marzo 2010, n. 43, esclude espressamente la risoluzione del contratto di affidamento fiduciario, salvo il caso di impossibilità sopravvenuta, confermando come la permanenza del programma costituisca un valore prevalente rispetto all’interruzione del rapporto per inadempimento.
Chiara Pascale Paolo Gaeta & Associati