
1. La nuova tassazione in entrata nel sistema dei trust
Il nuovo comma 3 dell’art. 4-bis TUS, introdotto dal Decreto del 2024, consente al disponente di un trust di scegliere di pagare l’imposta sulle successioni e donazioni al momento del conferimento dei beni nel trust, anziché al momento del trasferimento finale ai beneficiari.
Si tratta di una novità di grande rilievo: la tassazione in entrata consente di cristallizzare valore dei beni, aliquote ed eventuali franchigie al momento del conferimento, liberando le future attribuzioni a favore dei beneficiari da qualsiasi ulteriore prelievo fiscale.
In tal modo, il legislatore – come chiarito dalla relazione illustrativa al Decreto – ha voluto offrire ai contribuenti una programmazione fiscale più certa, sollevando i beneficiari dall’onere futuro dell’imposta e agevolando chi desidera costruire una strategia patrimoniale stabile e prevedibile.
2. Trasferimenti in trust ed esenzione ex art. 3, comma 4-ter TUS
Il punto centrale riguarda la possibilità di applicare la tassazione in entrata anche quando il conferimento al trust riguarda aziende, rami d’azienda, partecipazioni e azioni che soddisfano i requisiti dell’art. 3, comma 4-ter TUS.
Questa norma, pensata per favorire la continuità delle imprese familiari, stabilisce che i trasferimenti gratuiti a favore di discendenti o coniuge non sono soggetti a imposta, purché siano rispettate specifiche condizioni di legge.
La combinazione dei due regimi – tassazione in entrata ed esenzione – porta a una conseguenza particolarmente favorevole: qualora il conferimento nel trust rientri nei presupposti del comma 4-ter, l’imposta dovuta in entrata sarà pari a zero, e nessuna imposta sarà dovuta neppure al momento dell’attribuzione ai beneficiari.
3. Le conferme della prassi dell’Agenzia delle Entrate
Sebbene il Decreto non richiami espressamente il trust tra le fattispecie esenti né menzioni il comma 4-ter nell’art. 4-bis, la prassi amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’esenzione possa applicarsi anche ai trasferimenti a favore di trust.
Due documenti in particolare sono stati fondamentali:
-Circolare 48/E del 2007, che ha stabilito che il conferimento in trust destinato ai discendenti può beneficiare dell’esenzione se ha ad oggetto aziende o partecipazioni di controllo.
-Risoluzione 110/E del 2009, che ha confermato l’applicabilità dell’esenzione ai trust destinati al passaggio generazionale, individuando requisiti ben precisi.
La Risoluzione 110/E ha delineato criteri oggettivi ancora oggi attuali: il trust deve avere una durata minima quinquennale, deve essere irrevocabile, i beneficiari finali devono essere determinati e appartenere alla famiglia, e il trustee deve proseguire l’attività o mantenere il controllo per almeno cinque anni, dichiarandolo espressamente al momento del trasferimento.
L’introduzione della tassazione in entrata non altera questo quadro: non c’è motivo per cui, a parità di finalità e requisiti, l’esenzione non debba continuare ad applicarsi. Né la normativa né la logica del sistema ostano a tale interpretazione.
4. La diversa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate nel trust testamentario
Il recente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025 (n. 47335/2025), con cui sono stati aggiornati il modello di dichiarazione di successione e le relative istruzioni, introduce un elemento di novità rilevante.
Nel documento si afferma infatti che, nei soli trust testamentari, quando il trustee sceglie di applicare la tassazione in entrata, non è possibile tenere conto di esenzioni o agevolazioni — incluse quelle previste dall’art. 3, comma 4-ter TUS — poiché la verifica dei requisiti sarebbe possibile solo al momento dell’attribuzione finale dei beni.
Questa interpretazione riguarda esclusivamente i trust istituiti per testamento e non si estende ai trust inter vivos. Nulla, nella normativa, lascia intendere che le limitazioni introdotte dal Provvedimento debbano applicarsi anche ai trasferimenti in vita di aziende o partecipazioni in favore di trust.
Per questo motivo, il tema merita un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, così da evitare incertezze applicative e garantire coerenza con il dettato legislativo.
5. Implicazioni pratiche per famiglie e imprese
L’attuale quadro normativo apre una fase di grandi opportunità. La possibilità di trasferire aziende e partecipazioni in trust, usufruendo simultaneamente dell’esenzione e della tassazione in entrata, consente di:
-stabilire da subito un carico fiscale pari a zero;
-garantire la continuità dell’impresa anche in presenza di dinamiche familiari complesse;
-evitare futuri contenziosi sull’attribuzione dei beni;
-costruire soluzioni stabili per figli con esigenze diverse o patrimoni articolati.
È una strada particolarmente efficace per chi vuole preservare l’unità dell’azienda familiare, proteggere il valore dell’impresa nel tempo e assicurare una trasmissione ordinata.
6. L’importanza di una progettazione accurata
Tassazione in entrata, esenzione, requisiti di irrevocabilità, governance del trust: ogni elemento deve essere strutturato con precisione per evitare rischi interpretativi e per garantire che i benefici fiscali si realizzino concretamente.
Il trust, se costruito correttamente, può diventare uno strumento di architettura patrimoniale estremamente potente; se impostato in modo superficiale, può perdere efficacia o generare contenziosi.
Il nostro studio opera da anni nella costruzione di trust, nella pianificazione patrimoniale e nei passaggi generazionali d’impresa. Possiamo affiancarti nella valutazione della strategia più adatta alla tua realtà familiare e nella progettazione di strutture che siano solide, conformi alla normativa e realmente vantaggiose sul piano fiscale.