
La questione relativa alla possibilità di qualificare un trust come Ente del Terzo Settore continua a riemergere, soprattutto da parte di chi guarda al trust come strumento flessibile e potenzialmente adatto anche a finalità filantropiche.
La risposta del diritto positivo, però, è netta: il trust non può essere iscritto nel RUNTS né può essere qualificato come ETS.
Le ragioni non sono tecnicismi, ma derivano direttamente dall’essenza stessa del trust, così come interpretata dalla nostra giurisprudenza e recepita dall’amministrazione.
Il presupposto dell’art. 4 CTS: l’ETS deve essere un “ente”
L’articolo 4 del Codice del Terzo Settore impone un presupposto fondamentale: l’ETS deve essere un ente.
Il legislatore, nel disegnare l’architettura del Terzo Settore, ha immaginato soggetti dotati di un centro di imputazione autonomo, capaci di assumere obbligazioni, organizzare attività, essere titolari di diritti e doveri, e gestire risorse in modo strutturato e trasparente.
La qualifica di ente non è un’etichetta, ma un requisito sostanziale che delimita l’intero perimetro del Codice.
La Cassazione: il trust non è un soggetto, ma un patrimonio segregato
Il trust, secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, non risponde a questa logica.
La Suprema Corte, anche con l’ordinanza n. 3986 del 2021, ribadisce che il trust
non è un soggetto giuridico, ma un insieme di beni e rapporti segregati.
È un vincolo destinatorio che produce effetti patrimoniali, non un organismo dotato di una propria identità.
Il trustee amministra i beni nell’interesse dei beneficiari o per realizzare un fine determinato, ma la sua attività non crea un nuovo soggetto.
La segregazione patrimoniale non è sufficiente a generare soggettività giuridica, né un autonomo centro di imputazione.
L’obiezione “fiscale” (art. 73 TUIR): suggestiva, ma non decisiva
Una delle obiezioni ricorrenti riguarda il fatto che il TUIR, all’articolo 73, elenca i trust tra i soggetti passivi IRES.Questo è un argomento suggestivo, ma fuorviante: la soggettività tributaria non coincide con quella civilistica. La Cassazione chiarisce che il legislatore fiscale può attribuire rilevanza impositiva anche a realtà che non hanno personalità giuridica.
È una tecnica normativa che risponde a finalità pratiche, non un riconoscimento ontologico della natura del trust.
L’imposizione diretta non crea soggetti dove il diritto civile non li individua.
La Circolare Ministero del Lavoro n. 9/2022: trust non iscrivibile al RUNTS
La circolare del Ministero del Lavoro n. 9 del 21 aprile 2022 recepisce in pieno questo quadro.
Nel paragrafo dedicato al trust, l’amministrazione afferma che la mancanza di soggettività giuridica impedisce al trust di essere qualificato come Ente del Terzo Settore.
La circolare nasce nell’ambito della procedura di trasmigrazione verso il RUNTS e affronta le criticità operative degli uffici, ma la conclusione ha valore di indirizzo generale: il trust non soddisfa il requisito ontologico richiesto dall’articolo 4 CTS e,
quindi, non è iscrivibile.
Il confronto con i “rami” degli enti ecclesiastici: perché non è la stessa cosa
Si è tentato talvolta di prospettare una disparità di trattamento con i rami degli enti ecclesiastici, i quali possono essere iscritti nel RUNTS pur non essendo dotati di autonoma soggettività.
Tuttavia, l’obiezione non regge, perché i rami dipendono da un ente madre che possiede piena personalità giuridica, operando come articolazioni di un soggetto riconosciuto e storicamente radicato nel nostro ordinamento.
Il trust, invece, non è un’articolazione di nulla: non è una struttura di un ente superiore, non rappresenta un’organizzazione, non dispone di un corpus stabile capace di assumere diritti e obblighi.
È un patrimonio segregato, non un soggetto che esprime volontà propria.
Conclusione
Tutto conduce alla stessa conclusione. Il trust può essere uno strumento prezioso nella pianificazione patrimoniale, familiare o filantropica. Può perseguire finalità nobili e può essere configurato per sostenere progetti di utilità sociale, ma non può diventare un Ente del Terzo Settore, perché l’intero impianto del Codice si fonda sulla presenza di un ente in senso tecnico, dotato di caratteristiche organizzative, responsabilità e identità che un trust, per sua natura, non possiede.
Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati