
Le principali figure di destinazione patrimoniale e il controllo dell’azione revocatoria
La responsabilità patrimoniale generale sancita dall’art. 2740 c.c. costituisc
e uno dei pilastri del nostro sistema: il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Le ipotesi di separazione o destinazione patrimoniale rappresentano, dunque, eccezioni a questo principio.
Proprio perché incidono sulla garanzia dei creditori, esse sono tipiche, delimitate e costantemente sottoposte al controllo giudiziale, in particolare attraverso l’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c.
Nel panorama delle tecniche di destinazione patrimoniale spiccano quattro modelli principali: il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., i patrimoni destinati ad uno specifico affare, il fondo patrimoniale e il trust.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
L’art. 2645-ter c.c. disciplina la trascrizione degli atti con cui beni immobili o beni mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela.
La norma non introduce una nuova figura negoziale autonoma, ma regola l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione.
L’effetto centrale consiste nella separazione funzionale: i beni vincolati e i loro frutti possono essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dello scopo destinatorio e possono essere aggrediti solo per debiti contratti in funzione di tale scopo.
Si tratta, tuttavia, di una separazione che resta ancorata alla meritevolezza dell’interesse perseguito e che non si sottrae al vaglio della revocatoria, qualora il vincolo si traduca in un pregiudizio per i creditori.
I patrimoni destinati ad uno specifico affare
Diversa è la logica dei patrimoni destinati ex art. 2447-bis c.c., concepiti non per finalità familiari o di protezione personale, ma come tecnica di organizzazione del rischio d’impresa.
L’art. 2447-bis c.c. prevede due distinti modelli di patrimoni destinati.
1) Patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare
Il primo consiste nella possibilità per la società di costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare. La società individua una parte del proprio patrimonio e la vincola allo svolgimento di un’operazione determinata.
Per tutta la durata dell’affare, quella massa è sottratta alla funzione di garanzia generica nei confronti dei creditori sociali e resta a disposizione esclusiva dei soggetti coinvolti nello specifico progetto. Si realizza, dunque, una vera separazione patrimoniale interna, con un’autonoma imputazione del rischio.
2) Finanziamento destinato
Il secondo modello è quello del finanziamento destinato. La società può convenire che, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
In questa ipotesi non si crea una massa patrimoniale separata in senso pieno; il vincolo riguarda i flussi generati dall’operazione, che vengono riservati, in tutto o in parte, alla soddisfazione dei finanziatori.
Che cosa si intende per “specifico affare”
Per “specifico affare” si intende tanto un singolo atto giuridico quanto un ramo di attività d’impresa o un’operazione complessa articolata nel tempo. In ogni caso, l’affare deve rientrare nell’oggetto sociale: la destinazione non può legittimare attività estranee alla missione statutaria della società.
Il limite quantitativo
La disciplina prevede inoltre un limite quantitativo preciso: il valore complessivo dei patrimoni destinati non può superare il dieci per cento del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.
In presenza di una pluralità di patrimoni separati, essi devono essere considerati cumulativamente ai fini del calcolo di tale soglia.
La frammentazione artificiosa delle operazioni non consente di eludere il limite: la separazione è ammessa, ma entro confini rigorosamente tracciati.
Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c., rappresenta la figura tradizionale di destinazione patrimoniale nel diritto civile italiano.
La sua funzione è chiara e tipica: vincolare determinati beni – immobili, mobili registrati o titoli di credito – alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
I beni restano nella titolarità dei coniugi: non vi è trasferimento a un soggetto terzo, né scissione tra proprietà formale e sostanziale.
Ciò che muta è la loro destinazione funzionale.
La protezione non è assoluta. I beni del fondo non possono essere aggrediti per debiti estranei ai bisogni della famiglia; tuttavia, ove l’obbligazione sia stata contratta per esigenze familiari, l’aggressione è consentita.
Il regime probatorio è particolarmente significativo: i coniugi devono dimostrare non solo l’estraneità del debito ai bisogni familiari, ma anche che il creditore ne fosse consapevole. La barriera protettiva esiste, ma è permeabile.
Il limite strutturale è evidente: il fondo patrimoniale è istituto inscindibilmente legato al matrimonio.
È un modello a statuto chiuso, con finalità predeterminata e ambito soggettivo rigidamente circoscritto.
Il trust
Il trust opera nel nostro ordinamento in virtù della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ratificata con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
Non è una figura codicistica interna, ma un istituto riconosciuto attraverso una fonte convenzionale.
La sua caratteristica distintiva è la segregazione patrimoniale strutturale. Il disponente trasferisce beni o diritti al trustee, il quale ne acquista la titolarità formale, ma in funzione esclusiva dello scopo o dell’interesse dei beneficiari.
La proprietà del trustee è una proprietà funzionalizzata, vincolata da stringenti doveri fiduciari.
I beni in trust costituiscono una massa separata sia dal patrimonio del disponente sia da quello del trustee.
I creditori personali dell’uno e dell’altro non possono, in linea di principio, aggredirli, salvo ipotesi patologiche quali abuso dello strumento o frode.
La struttura del trust si fonda su quattro figure: il disponente (settlor), il trustee, i beneficiari e, ove previsto, il guardiano (protector), che esercita funzioni di controllo sull’operato del trustee.
Per intensità della segregazione e flessibilità operativa, il trust rappresenta oggi la forma più evoluta di destinazione patrimoniale: consente pianificazione successoria, protezione di soggetti deboli, gestione di patrimoni complessi e riorganizzazioni in ambito imprenditoriale.
L’azione revocatoria: il limite fisiologico all’autonomia privata
Ogni forma di destinazione patrimoniale incontra, tuttavia, un limite strutturale nell’azione revocatoria ordinaria di cui all’art. 2901 c.c.
L’actio pauliana consente al creditore di far dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti con cui il debitore abbia diminuito la garanzia patrimoniale generica. Non occorre un credito certo, liquido o esigibile: è sufficiente l’esistenza di un diritto di credito,
anche sottoposto a termine o condizione.
L’effetto della revocatoria non è demolitorio, ma relativo. L’atto resta valido tra le parti, ma diventa inefficace nei confronti del creditore che ha agito.
Quest’ultimo potrà agire esecutivamente sul bene come se l’atto non fosse mai stato compiuto, senza che il bene rientri nel patrimonio del debitore.
Requisiti probatori essenziali
Eventus damni: il pregiudizio, anche solo potenziale, arrecato alla garanzia patrimoniale.
Scientia fraudis: la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore.
Atti a titolo oneroso: occorre dimostrare anche la partecipazione del terzo alla consapevolezza del pregiudizio.
Atti anteriori al sorgere del credito: è richiesta la prova della dolosa preordinazione.
Trust e revocatoria nella giurisprudenza
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo costante che l’istituzione di un trust familiare, non essendo obbligatoria per legge, integra un atto a titolo gratuito ai fini dell’art. 2901 c.c. (Cass. 3 agosto 2017, n. 19376; Cass. 29 maggio 2018, n. 13388; Cass. 4 aprile 2019, n. 9320).
È dunque sufficiente la consapevolezza del pregiudizio in capo al disponente; non è necessaria la prova della consapevolezza del beneficiario, salvo che l’atto presenti carattere oneroso.
Inoltre, nell’azione revocatoria avente ad oggetto l’atto di dotazione in trust, è litisconsorte necessario il trustee, mentre il beneficiario lo è solo se l’atto è a titolo oneroso (Cass. 26 maggio 2020, n. 9648).
Quanto all’eventus damni, la Suprema Corte ha affermato che esso sussiste quando il conferimento in trust renda più difficile la soddisfazione del credito, ad esempio qualora non risultino altri beni utilmente aggredibili nel patrimonio del disponente
(Cass. 3 agosto 2017, n. 19376).
Conclusioni
Le tecniche di destinazione patrimoniale costituiscono strumenti sofisticati e pienamente legittimi di organizzazione della ricchezza.
Tuttavia, non possono essere concepite come mezzi di sottrazione indiscriminata dei beni alla garanzia dei creditori.
Il sistema mantiene un equilibrio chiaro: l’autonomia privata è ampia, ma non assoluta.
Ogni segregazione patrimoniale deve confrontarsi con il principio di responsabilità generale e con il controllo ex post dell’azione revocatoria.
La vera differenza, dunque, non sta nella possibilità di “proteggere” il patrimonio, ma nella coerenza causale, nella corretta pianificazione e nella compatibilità dell’operazione con la situazione debitoria esistente o prevedibile.
La destinazione patrimoniale è uno strumento di governo, non uno scudo contro la legge. E, come ogni strumento raffinato, richiede tecnica, misura e una visione di lungo periodo.
Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati