L’origine del trust tra tradizione inglese, matrici romanistiche e influenze islamiche

L'origine del Trust

Il Trust: dalle origini ai nostri giorni

Il trust è un istituto giuridico mediante il quale un soggetto destina determinati beni o diritti a uno scopo o all’interesse di uno o più soggetti, realizzando una separazione patrimoniale stabile.

Dal punto di vista strutturale, il trust si fonda su un rapporto fiduciario complesso.

Un soggetto, detto Disponente o settlor, trasferisce beni o diritti a un Trustee. Il Trustee ne diviene titolare formale, ma non nel proprio interesse: egli è tenuto ad amministrarli e a disporne secondo le regole stabilite nell’atto istitutivo, nell’interesse di uno o più Beneficiari oppure per il perseguimento di uno scopo determinato.

I soggetti fondamentali del trust sono quindi:

  • il Disponente, che istituisce il trust e ne definisce le regole;
  • il Trustee, che gestisce e amministra i beni;
  • i Beneficiari, che ricevono i vantaggi economici o giuridici derivanti dal patrimonio segregato;
  • eventualmente un Guardiano o Protector, figura di controllo prevista in molti modelli contemporanei.

La segregazione patrimoniale

L’elemento giuridico centrale è la segregazione patrimoniale.

I beni conferiti in trust non appartengono più al patrimonio del Disponente e non si confondono con il patrimonio personale del Trustee. Costituiscono una massa autonoma, separata, destinata esclusivamente alla finalità stabilita.

Questo comporta che:

  • i creditori personali del Disponente non possono aggredire i beni in trust (salvo azioni di tipo revocatorio);
  • i creditori personali del Trustee non possono soddisfarsi su tali beni;
  • il patrimonio in trust risponde soltanto delle obbligazioni assunte dal Trustee nell’esercizio della sua funzione.

Il trust, in definitiva, realizza una scissione tra titolarità formale e interesse sostanziale: chi amministra non è il destinatario finale dei beni, e chi beneficia non ne è proprietario in senso tecnico.

Ed è proprio questa architettura — titolarità funzionale, vincolo di destinazione, patrimonio separato — che lo rende uno degli strumenti più sofisticati della moderna pianificazione patrimoniale.

Il trust è tradizionalmente considerato un istituto di origine anglosassone.

La ricostruzione tradizionale: gli uses inglesi

È opinione generale che esso affondi le proprie radici nell’Inghilterra dell’Alto Medioevo, periodo nel quale era diffusa la prassi per cui un soggetto, titolare di un determinato patrimonio — prevalentemente immobiliare — lo trasferiva a un altro soggetto affinché lo amministrasse e lo gestisse nell’interesse di terzi da lui indicati. Ciò avveniva, nella maggior parte dei casi, quando il disponente si allontanava per partecipare a campagne militari, con l’esigenza di assicurare la conservazione e la corretta gestione dei propri beni.

L’origine di tale prassi è comunemente ricondotta all’intento di evitare la perdita o la frammentazione del patrimonio familiare. Le leggi feudali prevedevano, infatti, che le terre detenute dal vassallo potessero, alla sua morte, essere soggette a restituzione alla Corona o comunque a gravosi oneri successori. Per ovviare a tali conseguenze, il vassallo trasferiva fiduciariamente i propri beni a un terzo, con l’accordo che questi li ritrasferisse, alla sua morte, ai discendenti designati.

Non va escluso, inoltre, che tale meccanismo fosse utilizzato anche per eludere le imposte gravanti sulle successioni mortis causa, poiché attraverso il trasferimento fiduciario si evitava l’apertura formale della successione ereditaria.

Questa forma di affidamento prese il nome di use.

Oltre l’origine anglosassone

Ma è davvero così?

E se il trust avesse origini molto più antiche? E se il suo antenato non fosse affatto anglosassone?

La ricostruzione tradizionale, che individua nell’Inghilterra medievale la culla dell’istituto, non esaurisce infatti il problema delle sue radici storiche. Se si guarda oltre la forma giuridica assunta nel diritto inglese, e si concentra l’attenzione sulla funzione — quella della separazione patrimoniale e della destinazione di beni a uno scopo o nell’interesse altrui — emergono modelli ben più risalenti.

L’idea che un patrimonio possa essere sottratto alla libera disponibilità del titolare per essere vincolato a una finalità specifica non nasce nel common law. È una tecnica che attraversa la storia del diritto e che si manifesta, con configurazioni diverse, già in epoche precedenti.

Le radici romanistiche e germaniche

Essa affiora già nel diritto romano, dove si rinvengono figure come la fiducia e, in forma più evoluta, il fideicommissum. Con quest’ultimo il testatore imponeva all’erede o al legatario l’obbligo di conservare determinati beni affinché, alla sua morte, essi fossero trasferiti a un ulteriore soggetto designato dal testatore stesso. La funzione era chiara: consentire la trasmissione del patrimonio a persone che, secondo le regole ordinarie della successione, non avrebbero potuto succedere.

Il diritto giustinianeo finì per riconoscere e disciplinare il fideicommissum, assimilandolo progressivamente al legato. Tuttavia, l’uso esteso e talvolta distorsivo dello strumento — capace di incidere profondamente sulla circolazione dei beni e sugli equilibri successori — ne determinò il superamento nei sistemi moderni, ispirati a una maggiore libertà di circolazione e a una più rigorosa tipicità delle situazioni giuridiche.

Col tempo, la tesi che individuava nel fideicommissum l’antenato diretto del trust inglese è stata ridimensionata. La differenza strutturale è evidente: il fideicommissum operava esclusivamente in ambito testamentario, mentre l’use medievale inglese si sviluppò prevalentemente come strumento inter vivos. Nel primo caso, il meccanismo si innestava nella successione mortis causa; nel secondo, si trattava di una tecnica di gestione e destinazione patrimoniale utilizzata durante la vita del disponente.

Anche nel diritto germanico si rinvengono figure fondate su un affidamento fiduciario di beni, come il salmannus, intermediario nei trasferimenti patrimoniali. Tuttavia, tali istituti non realizzavano una vera e propria separazione stabile tra titolarità e godimento. Diversamente, nel mondo islamico il waqf configurava una forma compiuta di destinazione patrimoniale permanente a fini religiosi o familiari, accompagnata da effetti di inalienabilità e sostanziale segregazione dei beni, avvicinandosi per struttura e funzione a ciò che, secoli dopo, sarebbe stato definito trust.

Il waqf islamico

Nei primi tre secoli dell’Islam, tra VII e IX secolo d.C., i giuristi musulmani elaborarono un sofisticato modello di destinazione patrimoniale: il waqf, un vincolo su beni produttivi destinati in modo irrevocabile ad uno scopo religioso o caritativo. Si trattava, tecnicamente, di un patrimonio “trattenuto” fuori dalla proprietà privata di chiunque, il cui reddito veniva stabilmente destinato a beneficiari determinati o a fini di utilità pubblica.

Esistevano due forme principali. Il waqf khairi, istituito direttamente per uno scopo religioso o pubblico — come il sostegno di moschee, ospedali o scuole di diritto (madrasah) — e il waqf ahli (o dhurri), di carattere familiare, nel quale il fondatore destinava inizialmente i frutti ai propri discendenti, prevedendo tuttavia una devoluzione finale a fini caritativi una volta estinta la linea familiare. In entrambi i casi, lo scopo ultimo doveva essere conforme alla qurba, ossia all’avvicinamento a Dio attraverso un’opera meritoria.

Tre principi governavano il waqf: irrevocabilità, perpetuità e inalienabilità. Una volta costituito, il vincolo non poteva essere revocato; il patrimonio restava destinato per sempre allo scopo indicato; il patrimonio vincolato non poteva essere alienato, donato o trasmesso per successione. Il fondatore (waqif) perdeva la disponibilità del bene, ma ne fissava le regole di amministrazione nell’atto istitutivo. L’amministratore (mutawalli) era tenuto a gestire il patrimonio secondo tali istruzioni, sotto la supervisione del giudice (qadi), mentre i beneficiari avevano diritto ai frutti, ma non alla proprietà del bene.

La struttura è evidente: un fondatore, un patrimonio vincolato, un amministratore fiduciario, beneficiari determinati o determinabili, un controllo giudiziale. In altri termini, una scissione tra titolarità formale e destinazione sostanziale, accompagnata da una segregazione del patrimonio.

Diversamente, il waqf presenta analogie strutturali molto più profonde.

Dall’Islam all’Inghilterra medievale

Tra XI e XIII secolo, periodo in cui il use si afferma in Inghilterra, i contatti tra Europa e mondo islamico furono intensissimi. Le Crociate, i pellegrinaggi in Terra Santa, l’attività dei Templari e degli Ospitalieri crearono un circuito stabile di scambi culturali. I Francescani, ai quali si attribuisce l’introduzione del use nel XIII secolo, erano attivi nel Medio Oriente; lo stesso Francesco d’Assisi soggiornò in territorio islamico tra il 1219 e il 1220.

In questo contesto, l’ipotesi di una trasmissione di modelli giuridici non appare affatto fantasiosa.

In entrambi i sistemi:

  • il patrimonio viene vincolato a uno scopo determinato
  • il corpus è sottratto alla libera disponibilità e reso inalienabile
  • i frutti sono destinati a beneficiari presenti e futuri
  • l’amministrazione è affidata a un soggetto distinto
  • è previsto un meccanismo di controllo esterno
  • la continuità è garantita dalla successione degli amministratori.

Persino la struttura soggettiva coincide: waqif e settlor, mutawalli e trustee, beneficiari designati, autorità di supervisione.

La differenza principale risiede nel fatto che nel diritto islamico un waqf deve, in ultima istanza, perseguire un fine caritativo, mentre il trust inglese conoscerà anche forme non caritative. Ma il trust caritativo inglese — rimasto perpetuo anche dopo l’introduzione della rule against perpetuities — appare sorprendentemente vicino al modello islamico.

Il caso Merton College

Il caso del Merton College di Oxford, fondato nel 1264 da Walter de Merton, costituisce un esempio emblematico. Nella sua configurazione originaria, la “House of the Scholars of Merton” era un trust caritativo non incorporato, fondato su beni immobili produttivi destinati in perpetuo al sostegno di studenti. La struttura statutaria presenta numerosi elementi compatibili con un tipico atto istitutivo di waqf: finalità caritativa, destinazione perpetua dei redditi, disciplina delle condizioni di ammissione e decadenza dei beneficiari, nomina e controllo dell’amministratore, meccanismi di sostituzione.

Non si dispone di una prova documentale che attesti un’esplicita volontà di imitazione. Ma la convergenza strutturale, unita al contesto storico delle Crociate e alla presenza di canali culturali attivi tra Medio Oriente e Inghilterra, rende l’ipotesi di un’influenza — diretta o mediata — plausibile sul piano storico.

Il trust inglese, dunque, potrebbe non essere un’invenzione isolata del genio anglosassone, ma il risultato di una stratificazione complessa, in cui modelli romanistici, germanici e islamici hanno interagito. In questa prospettiva, il trust diventa un esempio paradigmatico di circolazione delle istituzioni giuridiche: un istituto che, pur radicandosi nel common law e sviluppandosi attraverso l’equity, potrebbe avere assorbito tecniche e logiche elaborate altrove.

Ed è qui che la storia del diritto diventa affascinante: le istituzioni che crediamo “nazionali” spesso nascono da dialoghi silenziosi tra civiltà.

Il trust e il civil law

Con la codificazione ottocentesca — e in particolare con il modello del Code civil napoleonico — l’idea stessa di separazione patrimoniale viene guardata con sospetto. Il diritto post-rivoluzionario francese nasce sotto il segno dell’eguaglianza e dell’unità del patrimonio: un soggetto, un patrimonio, una responsabilità. La frammentazione feudale e le segregazioni tipiche dell’ancien régime vengono percepite come strumenti di privilegio da superare.

Il nostro Codice civile del 1942, pur non essendo una mera traduzione del Code civil, ne eredita l’impostazione sistematica: centralità della proprietà piena, tipicità dei diritti reali, responsabilità patrimoniale generale ex art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. La regola è l’universalità del patrimonio come garanzia dei creditori. Le ipotesi di separazione patrimoniale sono state disciplinate come eccezionali e tipizzate: fondo patrimoniale, patrimonio destinato nelle società, eredità beneficiata, e poche altre figure.

In questo contesto, il trust — con la sua scissione tra titolarità e destinazione, con la sua segregazione forte — appare un corpo estraneo. Non è previsto dal codice, non è tipizzato, non trova una collocazione sistematica. Per lungo tempo, la cultura giuridica continentale ha guardato al trust come a un istituto incompatibile con i principi del diritto civile.

La Convenzione dell’Aja e il riconoscimento in Italia

La svolta arriva per via internazionale.

Nel secondo dopoguerra, e soprattutto a partire dagli anni Settanta, l’intensificarsi dei traffici commerciali e finanziari tra Stati Uniti ed Europa mette in evidenza un problema concreto: i trust istituiti secondo il diritto statunitense o inglese non trovano riconoscimento nei sistemi di civil law. Questo genera incertezze nella circolazione dei beni, nelle successioni, nelle operazioni finanziarie. Per gli operatori anglosassoni — in particolare per il mondo statunitense, dove il trust è strumento ordinario di pianificazione patrimoniale e commerciale — l’assenza di riconoscimento in Europa rappresentava un ostacolo significativo.

Si avvertì così l’esigenza di un coordinamento internazionale.

Da questa spinta nasce la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento. L’obiettivo non era imporre agli Stati di civil law di introdurre il trust nel proprio ordinamento, ma di garantire il riconoscimento degli effetti di trust validamente istituiti secondo una legge straniera scelta dal disponente.

La Convenzione compie un’operazione elegante: definisce il trust in termini funzionali — individuandone gli elementi essenziali (separazione patrimoniale, intestazione dei beni al trustee, obbligo di amministrazione nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato) — e stabilisce che ciascuno Stato contraente riconosca i trust regolati dalla legge designata secondo i criteri convenzionali. L’obiettivo era elaborare uno strumento normativo finalizzato all’individuazione della legge applicabile ad una fattispecie di trust che presentasse elementi di internazionalità (strumento di diritto internazionale privato);

L’Italia è stata il primo Stato a firmarla, seguita dal Lussemburgo e Paesi Bassi; nonché il secondo Stato a ratificarla. Gli stati firmatari sono quindici.

L’Italia ratifica la Convenzione con la legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore nel 1992. È un passaggio storico. Con la ratifica, la Convenzione è diventata parte integrante dell’ordinamento giuridico italiano.

Da quel momento, anche nel nostro ordinamento è possibile istituire un trust regolato da una legge straniera — tipicamente inglese, di Jersey, di Guernsey, di San Marino o di altri ordinamenti che disciplinano compiutamente l’istituto — e ottenere il riconoscimento dei suoi effetti, inclusa la segregazione patrimoniale.

Il trust, dunque, entra nel sistema italiano non per via codicistica, ma per via di diritto internazionale privato. Non diventa un istituto “interno” tipizzato dal codice civile, ma un istituto riconosciuto in quanto regolato da una legge straniera.

Il trust interno e l’esperienza italiana contemporanea

Da qui si apre una stagione nuova: quella del trust “interno”, ossia del trust istituito da soggetti italiani, con beni situati in Italia e finalità pienamente radicate nel nostro ordinamento, ma regolato da una legge straniera scelta dal disponente.

Ed è in questo spazio — tra codice civile, Convenzione dell’Aja e prassi applicativa — che si sviluppa l’esperienza italiana contemporanea del trust. Un’esperienza che, in fondo, chiude il cerchio: un istituto nato (forse) da contaminazioni tra mondi giuridici diversi rientra oggi nei sistemi continentali attraverso un altro canale di dialogo tra ordinamenti.

Chiara Pascale

Paolo Gaeta & Associati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto