
Le operazioni di conferimento di partecipazioni in società holding rappresentano uno degli strumenti più utilizzati nella moderna pianificazione societaria e patrimoniale. In particolare, esse assumono un ruolo centrale nella gestione, protezione e trasmissione del patrimonio aziendale, soprattutto in ottica di passaggio generazionale. Tuttavia, la complessità delle implicazioni fiscali e la
necessità di rispettare i principi di correttezza e trasparenza impongono un’analisi approfondita dei principali riferimenti normativi: il principio generale del realizzo a valore normale, i regimi speciali di realizzo controllato e la disciplina antiabuso.
1. Il principio generale del realizzo a valore normale
L’art. 9, comma 5, TUIR stabilisce che il conferimento di partecipazioni è equiparato a una cessione a titolo oneroso. Per le persone fisiche non imprenditori, ciò comporta la tassazione della plusvalenza (o minusvalenza) ai sensi dell’art. 67 TUIR, calcolata come differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il costo fiscalmente riconosciuto.
Il valore normale è determinato secondo criteri oggettivi e rappresenta il corrispettivo di riferimento per la determinazione della base imponibile. Anche per i soggetti titolari di reddito d’impresa, in assenza di regimi speciali, il conferimento genera plusvalenze o minusvalenze imponibili, con effetti immediati sulla fiscalità dell’operazione.
2. Il regime del “realizzo controllato” (art. 177, comma 2, TUIR)
Per favorire le riorganizzazioni che non comportano un effettivo disinvestimento, l’art. 177, comma 2, TUIR introduce il regime del “realizzo controllato”. Questo si applica quando la società conferitaria acquisisce o incrementa il controllo di un’altra società ai sensi dell’art. 2359 c.c.
In tal caso, il valore di realizzo non è il valore normale, ma quello corrispondente alla quota di patrimonio netto contabile della conferitaria. Il regime consente la neutralità fiscale, evitando l’emersione di plusvalenze imponibili se la conferitaria iscrive le partecipazioni ricevute al costo fiscalmente riconosciuto in capo al conferente.
Il requisito del controllo deve essere verificato in capo alla conferitaria e può essere acquisito anche tramite conferimenti contestuali da più soci, purché inseriti in un progetto unitario. Questo meccanismo favorisce la flessibilità nelle operazioni di
riorganizzazione, consentendo di adattare la struttura societaria alle esigenze di governance e di gestione del gruppo.
3. L’estensione alle partecipazioni qualificate (art. 177, comma 2-bis, TUIR)
Il comma 2-bis dell’art. 177 TUIR estende il regime del realizzo controllato anche ai conferimenti di partecipazioni qualificate, a condizione che:
– le partecipazioni conferite siano qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), TUIR;
– la società conferitaria sia interamente partecipata dal conferente.
Questa disposizione è particolarmente rilevante per le persone fisiche non imprenditori, consentendo la costituzione di holding personali in regime di neutralità fiscale. La ratio della norma è quella di favorire la creazione di holding unipersonali, funzionali alla gestione e alla protezione del patrimonio familiare.
La presenza di più conferenti nella conferitaria preclude l’applicazione del comma 2-bis, limitando il beneficio alle sole operazioni in cui il controllo della holding rimane in capo a un unico soggetto. In questo modo, il legislatore intende evitare fenomeni di elusione e garantire che il regime agevolato sia riservato a operazioni con una chiara finalità organizzativa e gestionale.
4. Il sindacato antiabuso (art. 10-bis, L. 212/2000)
Le operazioni di riorganizzazione possono essere oggetto di verifica antiabuso se:
– producono un vantaggio fiscale indebito;
– sono prive di sostanza economica;
– il vantaggio fiscale è l’elemento essenziale dell’operazione.
L’assenza anche di uno solo di questi presupposti esclude l’abuso. Sono escluse dall’abuso le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come esigenze organizzative, gestionali o successorie. La prassi riconosce che la creazione di una holding familiare per razionalizzare l’assetto partecipativo e pianificare il passaggio generazionale costituisce una valida ragione
extrafiscale.
È fondamentale che la holding svolga un’effettiva funzione di direzione e coordinamento, dimostrando la propria sostanza economica e la coerenza con le esigenze del gruppo.
5. Caso pratico: conferimento in holding e successiva donazione della nuda proprietà
Una sequenza operativa frequente prevede il conferimento di partecipazioni operative in una holding di nuova costituzione, in regime di realizzo controllato, seguito dalla donazione della nuda proprietà delle quote della holding ai discendenti. Tale sequenza, se sorretta da valide ragioni extrafiscali, non configura abuso del diritto.
Il conferimento in regime di realizzo controllato è uno strumento previsto dal legislatore e la successiva donazione, se soggetta a imposta secondo le regole ordinarie, non determina un vantaggio fiscale indebito.
È importante valutare attentamente il trattamento fiscale della donazione: l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs.
346/1990 si applica solo in presenza di determinati requisiti, tra cui il mantenimento del controllo da parte del beneficiario per almeno cinque anni. La donazione della sola nuda proprietà potrebbe non rientrare nell’esenzione, comportando l’applicazione dell’imposta di donazione secondo le aliquote e le franchigie ordinarie.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha esaminato operazioni analoghe, concludendo per la non abusività laddove la riorganizzazione
fosse finalizzata a suddividere la gestione tra diversi nuclei familiari, semplificare i processi decisionali e preparare il passaggio generazionale. In questi casi, la presenza di valide ragioni extrafiscali e la regolare applicazione dell’imposta di donazione escludono la configurabilità dell’abuso.
Conclusioni
Il conferimento di partecipazioni in una holding, seguito dalla donazione delle quote, non costituisce di per sé un’operazione abusiva.
La legittimità dell’operazione va valutata caso per caso, verificando la presenza di valide ragioni extrafiscali.
Quando la holding svolge una reale funzione di gestione e pianificazione e l’operazione risponde a concrete esigenze organizzative e familiari, il regime di realizzo controllato appare coerente con la volontà del legislatore di non penalizzare le riorganizzazioni aziendali giustificate economicamente.
L’eventuale assoggettamento a imposta della donazione rafforza la tesi della non abusività, escludendo la presenza di un indebito vantaggio fiscale. In definitiva, la corretta pianificazione e la documentazione delle motivazioni extrafiscali rappresentano elementi chiave per la legittimità e la sicurezza delle operazioni di conferimento e riorganizzazione societaria.