
La mobilità internazionale delle persone fisiche è diventata, negli ultimi anni, un fenomeno sempre più rilevante.
Professionisti, imprenditori e investitori si spostano tra diverse giurisdizioni per ragioni personali, familiari o economiche, con effetti fiscali che possono risultare particolarmente significativi.
Il trasferimento della residenza fiscale costituisce, infatti, uno degli snodi più delicati del diritto tributario internazionale. Da un lato, le amministrazioni finanziarie intensificano i controlli sui fenomeni di residenza fittizia all’estero; dall’altro, molti ordinamenti introducono regimi fiscali di favore per attrarre contribuenti ad alta capacità contributiva.
In questo contesto si colloca anche il sistema italiano, che negli ultimi anni ha introdotto strumenti normativi finalizzati sia a contrastare l’elusione sia a rendere il Paese competitivo nell’attrazione di capitali e contribuenti internazionali.
Il trasferimento della residenza all’estero: criteri e accertamento
Ai fini fiscali, la residenza delle persone fisiche è disciplinata dall’art. 2 del TUIR.
Un soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d’imposta, risulta alternativamente:
– iscritto nelle anagrafi della popolazione residente;
– domiciliato nel territorio dello Stato;
– residente nel territorio dello Stato.
Il trasferimento all’estero della residenza anagrafica e l’iscrizione all’AIRE rappresentano dunque condizioni rilevanti, ma non sempre sufficienti, per escludere la residenza fiscale in Italia.
La prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno infatti chiarito che l’accertamento della residenza fiscale richiede una valutazione complessiva dei collegamenti personali ed economici con il territorio italiano. Tra gli elementi frequentemente considerati rilevano, ad esempio:
– la disponibilità di un’abitazione permanente;
– la presenza della famiglia;
– la titolarità di beni o partecipazioni societarie;
– l’esercizio di attività economiche o professionali;
– la partecipazione alla vita sociale ed economica del Paese.
In altri termini, ciò che rileva è la localizzazione del centro degli interessi vitali del contribuente.
Trasferimenti verso Paesi a fiscalità privilegiata
Una disciplina particolarmente severa riguarda il trasferimento della residenza verso Stati o territori caratterizzati da regimi fiscali privilegiati.
L’art. 2, comma 2-bis, del TUIR prevede infatti una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia per i cittadini italiani che:
– si cancellano dall’anagrafe della popolazione residente;
– si trasferiscono in Stati o territori inclusi nelle liste individuate dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
In queste ipotesi si verifica una inversione dell’onere della prova: spetta al contribuente dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero e l’effettivo radicamento della propria vita personale ed economica nel nuovo Stato di residenza.
La prova contraria può essere fornita attraverso diversi elementi documentali, tra cui, ad esempio, contratti di lavoro, disponibilità di un’abitazione stabile all’estero, iscrizione alle anagrafi locali, documentazione relativa alle utenze o alla vita economica nel Paese di destinazione.
Il trasferimento della residenza in Italia
Il fenomeno opposto — l’ingresso di nuovi contribuenti nel territorio italiano — pone questioni altrettanto rilevanti.
Il trasferimento della residenza in Italia presuppone, di regola, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente oppure il radicamento nel territorio dello Stato del domicilio o della residenza ai sensi dell’art. 43 del codice civile.
Dal punto di vista fiscale, il trasferimento in Italia può determinare alcune criticità, tra cui il rischio di doppia imposizione nell’anno di migrazione. L’ordinamento italiano, infatti, non prevede in via generale un sistema di frazionamento dell’anno d’imposta (c.d. split year), salvo nei casi previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Un ulteriore tema riguarda la valorizzazione fiscale dei beni posseduti dal soggetto al momento dell’ingresso nel sistema tributario italiano.
In assenza di una disciplina generale per le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il criterio ordinario di riferimento resta quello del costo di acquisto, con alcune possibili eccezioni nei casi in cui lo Stato di provenienza abbia applicato un’imposta di uscita (exit tax).
Il regime dei nuovi residenti (art. 24-bis TUIR)
Nel quadro delle politiche di attrazione di capitali e contribuenti ad elevato patrimonio, il legislatore italiano ha introdotto, a partire dal 2017, il regime opzionale dei nuovi residenti disciplinato dall’art. 24-bis del TUIR.
Il regime consente alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia — e che non sono state fiscalmente residenti nel Paese per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti — di assoggettare i redditi prodotti all’estero ad un’imposta sostitutiva forfettaria. In origine, la misura di tale imposta era pari a 100.000 euro annui per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione.
La disciplina è stata tuttavia oggetto di successivi interventi normativi. In particolare, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024, l’imposta sostitutiva è stata elevata a 200.000 euro annui. Ulteriori modifiche sono intervenute con la normativa più recente, che ha portato l’importo dell’imposta sostitutiva a 300.000 euro annui per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il regime mantiene una durata massima di quindici anni e può essere esteso, su richiesta, anche ai familiari del contribuente. Per questi ultimi è prevista un’imposta sostitutiva ridotta che, nel quadro normativo più recente, è stata fissata in 50.000 euro annui per ciascun familiare cui sia estesa l’opzione.
L’obiettivo della disciplina resta evidente: rendere l’Italia una destinazione competitiva per individui ad elevato patrimonio (high net worth individuals), favorendo al contempo l’afflusso di capitali, investimenti e consumi nel sistema economico nazionale.
Il legislatore italiano si è, infatti, mosso lungo la scia di analoghi regimi già presenti in altri ordinamenti europei, come il regime britannico dei resident non-domiciled, il sistema portoghese dei residentes não habituais o i programmi fiscali speciali adottati da Malta e dalla Spagna, strumenti concepiti per attrarre contribuenti ad elevata mobilità internazionale e rilevante capacità contributiva.
L’importanza della pianificazione fiscale
Il trasferimento della residenza fiscale, sia in uscita sia in ingresso, non può essere considerato un mero adempimento formale.
Si tratta piuttosto di un’operazione complessa di pianificazione patrimoniale e fiscale, che richiede una valutazione attenta dei collegamenti personali ed economici del contribuente, delle norme interne applicabili e delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Una pianificazione preventiva e strutturata consente non solo di evitare rischi di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria, ma anche di individuare le soluzioni più efficienti sotto il profilo fiscale e patrimoniale.
In un contesto caratterizzato da crescente mobilità internazionale e da una crescente cooperazione tra amministrazioni fiscali, la corretta gestione della residenza fiscale rappresenta oggi uno degli aspetti centrali della consulenza patrimoniale internazionale.
Conclusioni
Il trasferimento della residenza fiscale rappresenta oggi uno strumento di rilievo nella pianificazione patrimoniale internazionale delle persone fisiche, per gli impatti che comporta sia ai fini delle imposte dirette sia per le conseguenze sulle regole di successione.
Da un lato, la mobilità internazionale offre opportunità significative: diversi ordinamenti prevedono regimi fiscali attrattivi per imprenditori, investitori e individui ad elevata capacità contributiva.
Dall’altro lato, la crescente cooperazione tra amministrazioni fiscali e l’intensificazione delle attività di controllo rendono sempre più rischiosi trasferimenti meramente formali o privi di un effettivo radicamento nel Paese di destinazione.
Per questo motivo, il cambiamento di residenza fiscale non può essere affrontato come un semplice adempimento amministrativo, ma richiede una valutazione preventiva che tenga conto della struttura patrimoniale, delle attività economiche e dei collegamenti personali del contribuente.
Prima di intraprendere un trasferimento di residenza — in uscita dall’Italia o verso il nostro Paese — è quindi opportuno effettuare un’analisi preventiva della propria situazione personale e patrimoniale, al fine di individuare la soluzione più efficiente e sostenibile nel lungo periodo e poter valutare in modo pragmatico e sicuro quali siano i vantaggi e le opportunità.
Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati