
Dal 20 marzo 2026 è entrato in vigore l’Eighth Amendment alla Trusts (Jersey) Law 1984. Non si tratta di una riforma ampia, ma di un intervento puntuale su due temi molto rilevanti nella pratica: da un lato, la possibilità per i beneficiari adulti di porre fine al trust; dall’altro, il rapporto tra trustee’s lien e diritti dei creditori garantiti.
Sul primo fronte, la novità va letta come un ulteriore rafforzamento della centralità dell’intenzione del disponente. In sostanza, viene chiarito che il potere di far cessare il trust non può essere esercitato quando vi siano altri soggetti che potrebbero diventare beneficiari secondo i termini del trust o in forza dei poteri previsti dall’atto, né quando il trust contempli una destinazione a finalità charitable o non-charitable. Si tratta di un passaggio importante, perché riduce le aree di incertezza e tutela meglio la stabilità delle strutture di lungo periodo.
Il secondo punto riguarda invece il profilo finanziario. L’emendamento chiarisce il coordinamento tra il lien del trustee e le posizioni dei secured creditors, prevedendo la subordinazione del primo rispetto alle garanzie dei creditori, salvo diverso accordo. Allo stesso tempo, però, viene anche precisato che il lien non deve essere considerato ai fini della valutazione della reasonable security che il trustee può richiedere quando trasferisce i beni del trust. In termini pratici, questo dovrebbe tradursi in una maggiore attenzione alla negoziazione di indennità contrattuali più forti, soprattutto nei casi in cui vi siano, o possano esservi, finanziamenti garantiti su asset in trust.
Accanto a questi due aspetti, vi sono anche modifiche di coordinamento e chiarimento: alcune definizioni vengono semplificate, si conferma l’invalidità delle dimissioni del trustee unico se il trust resterebbe privo di trustee e si interviene sul tema della tutela del bona fide purchaser for value, sostituendo il riferimento alla actual notice con quello più ampio alla notice.
Nel complesso, si tratta di una riforma coerente con la linea che Jersey segue da tempo: dare peso alla volontà del settlor, aumentare la certezza del diritto e mantenere il trust uno strumento compatibile con le esigenze della prassi patrimoniale e finanziaria contemporanea.
Dal punto di vista operativo, il messaggio è abbastanza chiaro: conviene rivedere i precedenti, aggiornare la documentazione di finanziamento e verificare se gli atti di trust già in uso riflettano ancora in modo adeguato il bilanciamento desiderato tra flessibilità, controllo e protezione.
Paolo Gaeta
Paolo Gaeta & Associati