
Un fraintendimento diffuso induce molti contribuenti a ritenere che, se un reddito è stato tassato all’estero — o se la Convenzione contro le doppie imposizioni ne attribuisce la tassazione soltanto allo Stato estero — non vi sia alcun obbligo di dichiararlo in Italia.
Si tratta di un errore che, come attestano i frequenti avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, può comportare conseguenze economiche rilevanti.
Il principio della tassazione mondiale
Ai sensi dell’art. 3 del TUIR, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tenuti a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti, secondo il principio della cosiddetta worldwide taxation.
Chi è residente nel territorio dello Stato deve pertanto indicare nella propria dichiarazione non solo i proventi di fonte italiana, ma anche quelli percepiti all’estero, indipendentemente dall’assoggettamento a imposizione nel Paese di origine.
Cosa disciplinano — e cosa non disciplinano — le Convenzioni
Le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, modellate sul Modello OCSE, hanno la funzione di ripartire la potestà impositiva tra due Stati contraenti: lo Stato della residenza e lo Stato della fonte.
Tale potestà può essere attribuita in via esclusiva a uno dei due Stati oppure può essere prevista una tassazione concorrente, temperata da meccanismi di eliminazione della doppia imposizione.
Le Convenzioni non incidono, invece, sugli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa interna dello Stato di residenza.
Ne consegue che, anche quando la Convenzione riservi la potestà impositiva esclusivamente allo Stato estero, il contribuente residente in Italia è comunque tenuto a includere quel reddito nella propria dichiarazione italiana, riportandolo nei quadri appositi in funzione della tipologia reddituale.
L’eliminazione della doppia imposizione: il credito d’imposta
Nei casi in cui il reddito estero sia tassato anche in Italia, la doppia imposizione viene neutralizzata attraverso il meccanismo del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR.
Le imposte definitivamente pagate all’estero possono essere scomputate dall’imposta italiana entro i limiti previsti dalla norma.
Il contribuente diligente, quindi, non paga due volte. Tuttavia, può accedere al beneficio solo a condizione di aver correttamente dichiarato il reddito estero.
Le conseguenze dell’omessa dichiarazione
Il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi esteri espone a conseguenze significative, tra cui:
- avviso di accertamento con recupero dell’imposta, interessi e sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- ulteriori sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, laddove applicabili;
- nei casi più gravi, possibili profili di rilevanza penale.
Come rimediare
Il contribuente che riceva un avviso di accertamento può valutare l’adesione, con riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzazione.
Per le annualità non ancora oggetto di controllo, resta invece esperibile il ravvedimento operoso, con riduzione delle sanzioni graduata in funzione del tempo trascorso dalla violazione.
In entrambi i casi, un’analisi tempestiva consente di contenere in modo significativo l’aggravio complessivo.
Conclusione
La titolarità di redditi esteri impone al contribuente italiano una duplice attenzione.
Sul piano sostanziale, occorre verificare la Convenzione applicabile e la corretta qualificazione dei proventi, al fine di individuare lo Stato titolare della potestà impositiva.
Sul piano formale, è necessario adempiere in ogni caso all’obbligo dichiarativo interno, unico presidio per far valere i meccanismi convenzionali di eliminazione della doppia imposizione ed evitare contestazioni.
Il nostro Studio è a disposizione per un’analisi preliminare della posizione fiscale e per l’assistenza nelle procedure di adesione o ravvedimento.
Chiara Pascale
Paolo Gaeta & Associati