Segnalazione di operazioni sospette: la Corte d’appello di Roma fissa i confini dell’indagine esigibile dal professionista

operazioni sospette

Con la sentenza 10 marzo 2026, n. 765, la Corte d’appello di Roma conferma l’annullamento di una sanzione per omessa segnalazione di operazione sospetta e ribadisce un principio destinato a incidere sulla prassi di tutti i professionisti obbligati: il sospetto rilevante ai fini segnaletici va costruito sugli elementi effettivamente accessibili nell’esercizio dell’incarico, non su indagini esterne che la legge non richiede.

La vicenda

Il caso trae origine da un decreto sanzionatorio irrogato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a un notaio romano per violazione dell’art. 41 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel testo vigente ratione temporis, sotto il profilo dell’omessa segnalazione di operazioni sospette.

Le operazioni contestate consistevano in due aumenti di capitale con sovrapprezzo deliberati, a distanza di poche settimane l’uno dall’altro, da una società a responsabilità limitata italiana operante nel settore della ristorazione, costituita dinanzi al medesimo notaio l’anno precedente.

Gli aumenti erano stati integralmente sottoscritti da una cittadina cinese, subentrata al coniuge nella compagine sociale, per un apporto complessivo di oltre 820.000 euro, versato mediante assegni circolari tratti su istituti di credito italiani.

Secondo l’amministrazione, l’operazione presentava plurimi profili di anomalia riconducibili agli indicatori del D.M. 16 aprile 2010: la provenienza remota della provvista dalla Cina, l’apparente incoerenza tra gli importi e il profilo economico dei soggetti, la reiterazione ravvicinata delle delibere. La sanzione era stata determinata nel 10% del valore complessivo dell’operazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 2023, aveva accolto l’opposizione del professionista, valorizzando la finalizzazione dell’apporto all’acquisto di un immobile destinato all’attività di ristorazione, già oggetto di contratto preliminare anteriore all’aumento di capitale e poi effettivamente perfezionato con i fondi conferiti.

La Corte d’appello, investita del gravame ministeriale, ha ora confermato integralmente l’annullamento della sanzione.

Il principio di diritto: anomalia astratta e sospetto concreto

Il passaggio centrale della decisione risiede nella distinzione tra la presenza di connotati oggettivi di anomalia dell’operazione e l’effettiva maturazione, in capo al professionista, di un ragionevole motivo di sospetto idoneo ad attivare l’obbligo segnaletico.

La Corte non nega che l’entità dell’apporto e la provenienza estera della provvista possano, in astratto, costituire elementi di attenzione. Ritiene tuttavia che tali elementi, valutati ex ante nel quadro d’insieme dell’operazione, non fossero da soli sufficienti a fondare l’obbligo di segnalazione.

Pesano, in senso contrario, la previa conoscenza dei soggetti coinvolti da parte del professionista, la coerenza dell’operazione con l’oggetto sociale e con la destinazione finale dei capitali, nonché la tracciabilità della provvista attraverso il sistema bancario italiano.

Quanto alla provenienza più remota dei fondi dall’estero, la Corte osserva che la dichiarazione della socia circa la derivazione del denaro da una pregressa attività imprenditoriale, unita al transito per un deposito bancario italiano, non integrava un elemento univoco di sospetto in assenza di circostanze più specifiche note al professionista.

È qui che la pronuncia assume rilievo sistematico.

La soglia di attivazione dell’obbligo – il “motivo ragionevole di sospetto” – è volutamente bassa, coerentemente con la funzione preventiva della disciplina; ma la costruzione del sospetto deve avvenire sulla base degli elementi conoscibili nell’esercizio della prestazione professionale secondo la diligenza qualificata.

La normativa secondaria applicabile all’epoca dei fatti escludeva espressamente dall’area valutativa le indagini esterne o comunque estranee all’adempimento dell’incarico, fermo l’obbligo di richiedere al cliente informazioni sullo scopo e sulla natura dell’operazione.

Il Provvedimento UIF del 23 dicembre 2023, oggi vigente, conferma un’impostazione analoga: le circostanze rilevanti sono individuate sulla base di tutte le informazioni disponibili, ma non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta.

La Corte rafforza la conclusione richiamando i principi di determinatezza e prevedibilità della condotta sanzionabile, nella lettura offerta dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

La natura sostanzialmente punitiva della sanzione amministrativa impone infatti che il destinatario sia in condizione di conoscere ex ante l’illiceità della propria condotta, sicché non può esigersi un comportamento che non fosse ragionevolmente prevedibile al momento dei fatti.

Un punto delicato: l’adempimento altrui non esonera

Merita attenzione anche il trattamento riservato dalla Corte a un argomento che il giudice di primo grado aveva valorizzato: la circostanza che gli assegni circolari provenissero da istituti di credito italiani, a loro volta soggetti obbligati e tenuti all’adeguata verifica.

La Corte d’appello non fonda la decisione su tale rilievo, evitando così di avallare un improprio trasferimento dell’obbligo di collaborazione attiva su altri soggetti della filiera.

Gli obblighi dei diversi soggetti obbligati operano in via autonoma e cumulativa: l’adempimento, anche solo presunto, da parte della banca o di altro professionista non esonera nessuno dai propri doveri.

La tracciabilità bancaria della provvista rileva, piuttosto, come elemento di contesto che concorre a escludere il carattere univocamente anomalo dell’operazione.

Le ricadute operative per i professionisti obbligati

Sebbene la vicenda riguardi un notaio, il principio affermato vale per l’intera platea dei soggetti obbligati di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 231/2007 e, dunque, anche per dottori commercialisti, revisori e prestatori di servizi relativi a società e trust, trustee professionali inclusi.

In sede ispettiva e sanzionatoria si registra da tempo la tendenza a includere, tra gli elementi “noti” al professionista, anche quelli semplicemente reperibili attraverso fonti aperte – ricerche in rete, banche dati, cosiddette negative news – con l’effetto di dilatare ex post il perimetro del sospetto esigibile.

La sentenza in commento oppone a questa tendenza un argine chiaro: l’acquisizione di informazioni aggiuntive rispetto a quelle proprie dell’incarico è dovuta solo in presenza di fattori conclamati di rischio elevato.

Il messaggio operativo non è, tuttavia, un invito ad abbassare la guardia. Al contrario, la decisione premia il professionista che aveva costruito e documentato correttamente il proprio giudizio: identificazione dei soggetti, conoscenza pregressa del cliente, verifica dello scopo dell’operazione, conservazione della documentazione attestante la tracciabilità dei flussi.

È esattamente questa istruttoria interna – proporzionata al rischio, condotta con gli strumenti propri della prestazione e adeguatamente documentata – che ha consentito di dimostrare, a distanza di oltre dieci anni dai fatti, la ragionevolezza della valutazione compiuta.

Trust, patrimoni internazionali e provenienza estera dei fondi

Per chi opera nella gestione di strutture fiduciarie e patrimoni internazionali, dove la provenienza estera delle disponibilità è fisiologica e non eccezionale, l’insegnamento è duplice.

Da un lato, la provenienza estera dei fondi non costituisce, di per sé, un elemento univoco di sospetto quando l’operazione sia coerente con il profilo del cliente e con la finalità dichiarata e documentata.

Dall’altro, la tenuta della posizione del professionista dipende interamente dalla qualità dell’adeguata verifica svolta al momento dell’operazione: è il fascicolo costruito ex ante, non la ricostruzione ex post, a delimitare il perimetro entro il quale il giudizio del professionista potrà essere difeso.



Riferimenti: App. Roma, 10 marzo 2026, n. 765; Trib. Roma, 17 marzo 2023, n. 4372; art. 41 (oggi art. 35) D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231; D.M. Giustizia 16 aprile 2010, Allegato 2; Provvedimento UIF 23 dicembre 2023; Corte cost., 11 aprile 2018, n. 121; Corte EDU, 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia.


Paolo Gaeta

Paolo Gaeta & Associati

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